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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08748/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.: il ricorrente sostiene di non aver avuto conoscenza della "vocatio in ius" perché, benché avesse nominato un difensore di fiducia (avv. Federico Gaballo) ed eletto domicilio presso il suo studio, il difensore ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e successivamente ha depositato rinuncia al mandato senza dimostrare di aver efficacemente comunicato tale rinuncia al cliente; l'imputato è stato quindi assistito da difensore d'ufficio, dichiarato assente e rinviato a giudizio e poi condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Ha stabilito che, nel regime applicabile ratione temporis (processo in assenza secondo la legge n.67/2014 e la disciplina transitoria dell'art.89, comma 1, d.lgs. n.150/2022), non è sufficiente la sola notifica al difensore domiciliatario o la nomina di un difensore di fiducia per affermare con certezza la conoscenza del processo da parte dell'imputato; occorre verificare se sussista la prova della comunicazione della rinuncia al mandato e, più in generale, se vi siano evidenze che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. In mancanza di accertamento sull'esito della comunicazione della rinuncia, la corte territoriale deve effettuare nuovo accertamento di fatto in ordine alla coscienza o alla volontaria sottrazione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; la Corte accoglie il rilievo posto dal ricorrente che chiede la rescissione per mancata conoscenza della vocatio in ius

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    "alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento"

    Il processo in assenza è possibile solo se risulta con certezza che l'imputato conosce il procedimento o si è volontariamente sottratto; gli indici (elezione di domicilio, difensore di fiducia, misure cautelari ecc.) sono parametri che possono far presumere conoscenza ma non costituiscono presunzioni automatiche

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Richiesta di rinvio a giudizio e relativo avviso di fissazione dell'udienza costituiscono l'atto contenente la compiuta enunciazione dell'accusa (vocatio in ius)

  • legge n. 67 del 2014

    Rilevante per il regime del processo in assenza, richiamata nella ricostruzione temporale della disciplina applicabile

  • art. 89, comma 1, d.lgs. n.150 del 2022

    Norma transitoria che determina l'applicabilità del regime del processo in assenza al procedimento in esame ratione temporis

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce la distinzione tra notifica "possibile" ed effettiva conoscenza; indica che gli indici menzionati dall'art. 420-bis non producono una presunzione assoluta di conoscenza

  • Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023 (Lleshi) e Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024 (Fal Cheickh)

    Decisioni che affermano che la nomina di difensore di fiducia e l'elezione di domicilio non provano la conoscenza della vocatio quando il difensore abbia effettivamente perso i contatti e abbia rinunciato al mandato senza prova della comunicazione al cliente

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non bastano in astratto a dimostrare la conoscenza della citazione a giudizio da parte dell'imputato; sono indici, non presunzioni assolute.
  • La notifica al difensore domiciliatario è rilevante solo se, anche in base ad elementi probatori, può farsi ritenere che l'imputato abbia effettivamente ricevuto conoscenza dell'atto; altrimenti la notifica può restare una "fictio" priva di efficacia reale.
  • Se il difensore rinuncia al mandato è necessario provare l'effettiva comunicazione della rinuncia al cliente; in mancanza della prova la corte deve accertare l'esito della comunicazione prima di ritenere valida la celebrazione del processo in assenza.
  • Per procedere con il processo in assenza occorre dimostrare che l'imputato si sia "volontariamente sottratto" alla conoscenza del procedimento mediante condotte positive; la semplice mancata diligenza informativa non è automaticamente equiparabile a sottrazione volontaria.
  • In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza, il giudice deve compiere accertamenti di fatto (es. prova di ricezione della comunicazione di rinuncia, rapporti di contatto tra difensore e assistito) prima di negare la rescissione del giudicato.
  • Nel dubbio, la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire alla corte territoriale un nuovo esame focalizzato sulla prova dell'avvenuta comunicazione e sulla sussistenza di elementi che dimostrino la volontaria sottrazione.

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