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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25135/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguardava una pluralità di cartelle di pagamento emesse per varie annualità e tributi (IRPEF, IVA, IRES, IRAP e diritti annuali CCIAA). La commissione provinciale aveva respinto il ricorso della società; la commissione regionale, invece, aveva accolto l’appello della contribuente. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della motivazione della sentenza regionale perché apparente, incomprensibile e contraddittoria; (2) medesimo vizio perché non era chiaro quali fossero le due cartelle per le quali sarebbe stata dichiarata la cessazione della materia del contendere; (3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe ritenuto prescritta una cartella senza considerare l’esistenza di un’intimazione di pagamento del 23.10.2015, dedotta come atto interruttivo della prescrizione. L’ente ha anche sostenuto che la richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva riferirsi a cartelle di importo ben superiore alla soglia prevista dall’art. 4, comma 1, della L. 136/2018, riportando in ricorso il contenuto delle proprie controdeduzioni per rispettare l’autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto congiuntamente i tre motivi, reputandoli manifestamente fondati. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché non individuava in modo chiaro e preciso quali cartelle fossero oggetto di cessazione della materia del contendere e quali, invece, fossero dichiarate prescritte. La CTR aveva esaminato solo tre cartelle su nove, individuandole esclusivamente tramite la data di notifica, senza indicare i numeri di riferimento e senza spiegare il trattamento delle restanti. Inoltre, sulla cartella ritenuta prescritta, la sentenza non aveva considerato il fatto storico dell’intimazione di pagamento notificata nel 2015 e asseritamente interruttiva della prescrizione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza regionale e rinviato alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc

    norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    non risponde ai requisiti minimi di cui all'art 132 n. 4 cpc

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    principio costituzionale di cui all'art 111 Cost. di obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    l’obbligo costituzionale di motivazione impone che la decisione sia intellegibile e controllabile.

  • art. 4, comma 1, L. 136/2018

    l'articolo 4 comma 1 della legge 136/18 prevedeva l'annullamento solo per i crediti fino a mille euro

    la disciplina richiamata è stata usata per escludere che la cessazione della materia del contendere potesse riferirsi a cartelle di importo superiore alla soglia prevista.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non consente di individuare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, rendendo impossibile il controllo sul ragionamento decisorio.
  • In presenza di una pluralità di cartelle o posizioni debitorie, il giudice deve distinguere analiticamente le singole pretese, indicando quali siano definite per cessazione della materia del contendere e quali siano decise nel merito, con riferimenti identificativi univoci.
  • L’omesso esame di un atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, se ritualmente allegato e decisivo, integra vizio denunciabile in cassazione quando la decisione si fondi proprio sulla maturazione della prescrizione.
  • La motivazione è apparente anche quando il giudice enuncia conclusioni incompatibili o non coordinabili tra loro senza spiegare la successione logica che porta dall’una all’altra.
  • Il rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso può risultare decisivo quando il ricorrente trascrive gli atti necessari a dimostrare l’errore della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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