Sentenza n. 2059/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 216/2025 del Tribunale di Varese, in funzione del Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, stabilito da una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, di accreditare la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 216/2025 del Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero il 19 giugno 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere e accreditare sul borsellino elettronico della carta del docente l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di avere adempiuto. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, e lo ha accolto nel merito ritenendo comprovata la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e non contestato né dimostrato l'adempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario possa essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e debba provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una pronuncia avente contenuto pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda di esecuzione di una pronuncia pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'amministrazione incorre in inottemperanza quando non dimostri di avere eseguito gli obblighi patrimoniali stabiliti da una sentenza passata in giudicato e il creditore documenti la spettanza delle somme riconosciute.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore soltanto dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta uno specifico compenso.
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