Cassazione Penale, Ordinanza n. 26200/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10/03/2026, che, su concorde richiesta delle parti, aveva ridotto la pena a carico dell'imputato a anni due, mesi dieci e giorni cinque di reclusione ed euro 2.500 di multa. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava profili propri della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e, in particolare, questioni su cui il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; inoltre è ricorribile la sentenza solo se si deduce l'omessa dichiarazione di una prescrizione maturata prima della pronuncia. Nel caso concreto, però, il ricorrente non formula motivi riconducibili a tali ambiti.
Norme richiamate
la trattazione avviene nelle forme previste per il filtro di inammissibilità previsto dalla norma richiamata
disciplina la sentenza emessa all'esito del concordato in appello; il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi, non potendo investire questioni rinunciate o non dedotte nei termini consentiti
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è indicata come doglianza inammissibile nel contesto del concordato in appello, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre censure su motivi ai quali la parte abbia rinunciato con l'accordo processuale, né contestazioni sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento che esulino dai limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
- È ammissibile il ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo se investe profili specifici: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del Procuratore generale, contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima della sentenza.
- Quando il ricorrente non deduce vizi riconducibili agli spazi di impugnazione ammessi nel concordato in appello, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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