Cassazione Penale, Sentenza n. 7800/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca, da parte del giudice di primo grado, dell'ordinanza che aveva ammesso le prove richieste dalla difesa (non solo testimoniale) e l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, lamentando una lesione del diritto di difesa in quanto quelle prove erano ritenute necessarie per dimostrare la propria innocenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nullità derivante dalla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove, se non adeguatamente motivata, è di natura relativa/intermedia ed è sanata se non dedotta immediatamente dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; nel caso di specie il giudice di primo grado aveva motivato sulla superfluità della prova e la parte non eccepì immediatamente, per cui la nullità è stata sanata. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la decisione, fondandola sulla sufficienza del materiale probatorio già acquisito. Conseguentemente il ricorso è infondato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e, per il principio di soccombenza, al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al diritto della difesa di "difendersi provando" e alla disciplina dell'ammissione delle prove richieste dalla difesa; la Corte richiama il principio che l'ammissione/revoca delle prove incide sul contraddittorio.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità dell'atto in presenza; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione immediata sani la nullità relativa derivante dalla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove.
Richiamato come riferimento per le nullità assolute: la revoca dell'ordinanza ammissiva non è configurata come nullità assoluta ai sensi di questa disposizione, ma come nullità di ordine generale a regime intermedio.
Riferimento alla deducibilità delle nullità di ordine generale dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo e ai limiti imposti dall'art. 182, comma 2; usata per spiegare il regime delle nullità nel corso del giudizio.
Norma richiamata per l'assorbimento delle conseguenze: con il rigetto del ricorso la parte privata è condannata al pagamento delle spese del procedimento.
art. 111 Costituzione
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla parità delle armi, a supporto della tutela del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato (lett. d) quale parametro sovranazionale per il principio della parità delle armi e del diritto a un equo processo, connesso alla possibilità della difesa di provare.
Massime di principio
- La revoca, senza motivazione adeguata, dell'ordinanza che ammette le prove richieste dalla difesa costituisce una nullità di natura relativa/intermedia, non una nullità assoluta.
- Tale nullità va eccepita immediatamente dalla parte presente (art. 182 c.p.p.); la mancata eccezione immediata la sana e impedisce l'annullamento successivo per quella causa.
- Se il giudice di primo grado ha motivato la revoca ritenendo le prove superflue, la deduzione di nullità è più difficoltosa se non sollevata immediatamente.
- Il giudice d'appello che rifiuta la rinnovazione dell'istruttoria deve motivare la decisione, spiegando perché il materiale probatorio già acquisito sia sufficiente o perché le ulteriori prove non siano decisive.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e, se soccombente, alla rifusione delle spese della parte civile; la compensazione delle spese richiede motivi espressi.
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