Ordinanza n. 2709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 844/2026, resa tra le parti, e/o integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti adottati in esecuzione della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1566/2020 e della sentenza n. 844/2026, inclusa la determina comunale n. 3/2026
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’ottemperanza delle sentenze del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1566 del 29 ottobre 2020 e n. 844 del 7 maggio 2026, quest’ultima relativa al reclamo contro l’operato del commissario ad acta. Il commissario aveva ordinato al Comune di rettificare un frazionamento catastale del 19 agosto 2024, relativo alla pratica Pregeo AV0069593, e di adottare gli atti consequenziali, in applicazione della sentenza esecutiva della Corte d’Appello di Napoli n. 6200/2019, che aveva definitivamente individuato i confini della particella oggetto di esproprio. In particolare, la particella n. 1295, derivata dal frazionamento della particella espropriata n. 793 del foglio 21, avrebbe dovuto confinare direttamente con le proprietà di alcuni soggetti della famiglia Spera, anziché con quella dell’attuale appellante. A seguito delle attività esecutive il Comune ha adottato la determina n. 3/2026. L’appellante aveva proposto anche una domanda cautelare, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva, ma con istanza del 30 giugno 2026 ha chiesto l’abbinamento al merito o la cancellazione della causa dal ruolo con fissazione del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza depositata dall’appellante evidenziasse chiaramente l’assenza di interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare e l’ha interpretata come sostanziale rinuncia a tale domanda. Ha quindi preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare nel merito i presupposti della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza dispone inoltre la sua esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La richiesta della parte di rinviare l’esame al merito o di cancellare la causa dal ruolo, quando evidenzi l’assenza di interesse alla decisione cautelare, può essere interpretata come sostanziale rinuncia alla domanda cautelare.
- In presenza di una rinuncia alla domanda cautelare, il giudice prende atto della rinuncia senza procedere all’esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando le concrete circostanze del giudizio la rendano equa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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