Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 588/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Battistini, nominato commissario liquidatore di due cooperative (Insieme Coop. Soc. Onlus e Liricart Soc. Coop.), era stato condannato per peculato continuato (art. 314 c.p.) per aver appropriato o distratto somme di denaro per un valore complessivo prossimo a 400.000 euro. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: carenza o apparente carenza della motivazione, in particolare sul mancato approfondimento circa la destinazione effettiva delle somme; errata qualificazione giuridica della condotta come peculato anziché truffa aggravata (sostegno fondato sulla mancata iscrizione dell'imputato agli albi professionali); vizio nella determinazione della pena relativamente alla scelta del reato più grave e al calcolo dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga motivazione sufficiente e che le questioni sollevate costituiscano, in realtà, la riproposizione di argomenti già dedotti e disattesi in sede di merito, quindi non specifici ai fini di cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per il peculato è sufficiente l'appropriazione o la distrazione di beni appartenenti ad altri in conseguenza di possesso o disponibilità per ragioni d'ufficio, ritenendo irrilevante la mancata iscrizione a ordini professionali e confermando la qualificazione in termini di peculato per il prosciugamento dei conti senza rendicontazione. Ha inoltre accertato la correttezza della scelta di un unico aumento per continuazione relativo all'unico reato satellite che comprendeva già internamente la pluralità degli episodi; la Corte ha inoltre dichiarato la prescrizione di alcune condotte e rideterminato la pena in diminuzione dove occorreva. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di peculato; la Corte interpreta che per la consumazione sia sufficiente l'appropriazione o la distrazione di denaro altrui da parte di chi lo detiene per ragioni d'ufficio, senza necessità di provare un vantaggio personale programmato salvo che l'agente non alleghi che le somme siano state impiegate per finalità istituzionali coincidenti.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (truffa aggravata); la Corte tuttavia ritiene la circostanza irrilevante alla luce della nomina formale a commissario liquidatore e della condotta di prosciugamento dei conti senza rendicontazione, che è compatibile con il peculato e non riconduce automaticamente alla truffa.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra delitti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di un unico aumento per continuazione riferito all'unico reato satellite che già racchiudeva la pluralità degli episodi, salvo i casi di obbligatorio scioglimento in cui la Corte territoriale ha proceduto dove necessario.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Richiamato in relazione a questioni sulla determinazione della cornice edittale e sulla prevalenza della legge penale più favorevole; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza difensiva circa un diverso trattamento della continuazione e della rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • La condotta di prosciugamento di conti di cui un commissario liquidatore è responsabile, senza rendicontazione, è compatibile con il reato di peculato; non è necessario dimostrare il vantaggio personale ove emerga appropriazione o distrazione da beni altrui detenuti per ragioni d'ufficio.
  • La sola mancata iscrizione a ordini professionali (commercialisti, consulenti del lavoro) non trasforma automaticamente una fattispecie di peculato in truffa: va valutata la natura del rapporto di disponibilità e l'effettiva condotta (appropriazione/distrazione versus artifici o raggiri).
  • Per resistere con successo in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e critiche argomentate alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già discussi e rigettati in sede di merito può essere dichiarata non specifica e portare all'inammissibilità.
  • Nella determinazione della pena per reati continui, se un capo di imputazione satellite già contiene una continuazione interna che avvince gli episodi in un unicum, è corretta l'applicazione di un unico aumento in continuazione, salvo che vi siano esigenze di scioglimento obbligatorio.
  • Se l'imputato sostiene che le somme siano state utilizzate per finalità istituzionali, deve fornire elementi concreti e rendicontazione: l'allegazione generica dell'utilizzo istituzionale non basta a escludere il peculato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.