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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30453/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale chiedeva alla società il pagamento di contributi per euro 43.914,22, a seguito di un verbale ispettivo che aveva riqualificato come rapporti di lavoro subordinato ordinario alcuni rapporti formalmente stipulati come lavoro intermittente e aveva assoggettato a contribuzione anche somme erogate come indennità di trasferta. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della società; la Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento, ritenendo sì corretta la riqualificazione dei rapporti, ma escludendo la fondatezza della pretesa contributiva perché calcolata sui minimi del CCNL terziario commercio, ritenuto non applicabile, e perché non provata la maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti quel contratto rispetto al CCNL SAFI, indicato come pertinente al settore di attività della società. In Cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento di una somma comunque dovuta, proposta nel merito anche nell'ipotesi di applicazione del CCNL SAFI anziché del CCNL terziario Confcommercio; con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 2, d.l. n. 338 del 1989, per errata applicazione della disciplina del minimale contributivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva affatto esaminato la domanda subordinata dell'ente volta all'accertamento di una diversa somma comunque dovuta a titolo contributivo, quale conseguenza della riqualificazione dei rapporti di lavoro, anche nell'ipotesi di applicazione del CCNL SAFI. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione o comunque per nuovo esame della questione rimasta inevasa, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; l'omessa decisione su una domanda subordinata integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è veicolata come nullità della sentenza per error in procedendo derivante da omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dedotto come violazione di legge in relazione alla disciplina del minimale contributivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'eccezione di improcedibilità per mancata allegazione del CCNL è stata disattesa perché la censura accolta attiene a un vizio processuale che non richiede l'esame del contratto collettivo.

  • art. 1, secondo comma, d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n. 389 del 1989

    Norma richiamata in relazione al minimale contributivo; il relativo motivo resta però assorbito e non viene esaminato nel merito.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda subordinata ritualmente proposta integra nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un vizio processuale per omessa pronuncia, non è necessario che il giudice di legittimità proceda all'esame del contratto collettivo o degli altri documenti che sarebbero rilevanti solo per il merito della pretesa.
  • L'accoglimento di un motivo fondato su omessa pronuncia assorbe l'esame degli ulteriori motivi che investono il merito della controversia.
  • Nel contenzioso contributivo, la domanda subordinata relativa a una diversa quantificazione dell'obbligazione, ove proposta, deve essere esaminata espressamente dal giudice di appello, anche se questi abbia già escluso la pretesa principale.
  • La verifica del rispetto del minimale contributivo e della corretta individuazione del contratto collettivo applicabile resta questione di merito, che può essere riesaminata dal giudice di rinvio dopo l'esame della domanda non decisa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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