Cassazione Penale, Ordinanza n. 36164/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17 dicembre 2025. Il ricorso riproponeva censure relative al giudizio di responsabilità e all'elemento psicologico del reato, già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Il testo non specifica i fatti contestati né il reato.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente sia privo di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure sul giudizio di responsabilità e sull'elemento psicologico già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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