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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36135/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 1° ottobre 2025. Il testo non riporta il contenuto specifico del motivo di ricorso né i fatti oggetto delle imputazioni. Riferisce che, nel giudizio di rinvio, il reato contestato al capo C), unico reato devoluto in quella sede, era stato dichiarato prescritto e che la pena era stata rideterminata eliminando dalla pena inflitta per il reato di cui al capo A) la porzione riferibile al reato prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo, poiché la Corte territoriale aveva già dichiarato prescritto il reato di cui al capo C), unico oggetto del giudizio di rinvio, e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio limitandosi a eliminare dalla pena per il capo A) la quota riferita al reato prescritto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato e inammissibile il ricorso che censura la rideterminazione della pena operata nel giudizio di rinvio quando il giudice, dichiarato prescritto il reato devoluto in quella sede, abbia semplicemente eliminato dalla pena relativa a un altro capo la quota riferibile al reato prescritto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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