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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40581/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il tentativo di furto. Nel ricorso deduceva un motivo unico, ma la Corte di cassazione rileva che tale censura era generica perché non si confrontava con la puntuale motivazione della decisione impugnata, la quale aveva dato una spiegazione coerente e logica per ritenere del tutto inverosimile la versione dell'imputato, non suffragata da alcuna prova. Le doglianze miravano in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili ritenuti non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione.
  • In sede di legittimità non può essere richiesta una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, trattandosi di profili rimessi al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logica e fondata su corrette massime di अनुभवienza, senza vizi manifesti del ragionamento.
  • La conferma della responsabilità per tentativo di furto può resistere al vaglio di legittimità se il giudice di appello abbia motivato in modo coerente l'inverosimiglianza della versione difensiva e l'assenza di elementi probatori a sostegno.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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