Cassazione Civile, Ordinanza n. 15236/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma dovuta in forza di una scrittura privata sottoscritta il 3/12/2014. I debitori hanno proposto opposizione, deducendo che, dopo il disconoscimento della sottoscrizione in atto di citazione in opposizione, la controparte non avrebbe prodotto l'originale della scrittura e avrebbe abbandonato l'istanza di verificazione; hanno inoltre contestato il valore della perizia calligrafica di parte e, con il secondo motivo, hanno censurato la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto provato il credito anche in base al rapporto causale sottostante alla ricognizione di debito, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte d'appello aveva accertato che l'istanza di verificazione era stata tempestivamente proposta e reiterata, che l'originale della documentazione era stato esibito in giudizio e che il giudice di merito poteva valorizzare, senza necessità di consulenza d'ufficio, la consulenza grafologica di parte e la comparazione con scritture certamente provenienti dagli opponenti. Le ulteriori doglianze sullo svolgimento della verificazione e sull'esame dell'originale sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non specificamente dedotte nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato nel motivo come norma sul procedimento monitorio, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma; la Corte si concentra sulla prova del credito e sulla verificazione della scrittura.
la scrittura privata, se autenticità o provenienza della sottoscrizione sono accertate, può fondare la pretesa creditoria; in caso di disconoscimento si procede alla verificazione secondo le regole processuali.
richiamato per il disconoscimento della scrittura privata; la Corte ribadisce che, una volta proposta istanza di verificazione, il giudice di merito può utilizzare anche scritture comparative e non è obbligato a nominare un consulente tecnico d'ufficio.
la verificazione della scrittura privata può essere svolta sulla base di comparazioni con altre scritture certamente provenienti dalla parte, senza necessità indefettibile di consulenza d'ufficio.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che il creditore aveva comunque fornito ulteriore supporto probatorio al credito, mentre i debitori non avevano dimostrato l'inesistenza del rapporto sottostante.
la ricognizione di debito è valorizzata dal giudice di merito come elemento idoneo a fondare la pretesa, anche in relazione al rapporto causale sottostante, secondo la valutazione insindacabile delle prove.
la censura viene ricondotta alla valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.
richiamato solo nella parte in cui la Corte respinge l'istanza di cancellazione di espressioni offensive, ritenendo che, nel contesto della controversia, non siano stati superati i limiti di correttezza processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia, la parte che intenda avvalersene deve produrre l'originale se vuole ottenere la verificazione grafologica del documento; in mancanza, il contenuto può essere provato solo con i mezzi ordinari, nei limiti di ammissibilità.
- Quando è proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica d'ufficio: può desumere l'autenticità del documento mediante comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite.
- In cassazione non sono ammissibili censure che presuppongano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che miri, sotto veste di violazione di legge, a una nuova valutazione del materiale istruttorio e del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La ricognizione di debito e gli elementi istruttori complessivi restano apprezzabili dal giudice di merito secondo il prudente apprezzamento delle prove, e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo i limiti propri del vizio motivazionale ammissibile.
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