Cassazione Penale, Ordinanza n. 20440/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione, deducendo: 1) la mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato; 2) il difetto di motivazione sulla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., assumendo che il valore dei beni sottratti consentisse il trattamento più favorevole; 3) il vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non proponibile in sede di legittimità perché non specificamente dedotto in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato perché la motivazione di merito escludeva la fattispecie attenuata in ragione del valore economico dei beni; ha ritenuto il terzo manifestamente infondato, richiamando i criteri di valutazione della recidiva ex art. 133 c.p., i principi sul diniego delle attenuanti generiche e la discrezionalità del giudice nella dosimetria della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo introduceva una questione non dedotta in appello e quindi non scrutinabile in cassazione; gli altri due motivi sono stati reputati manifestamente infondati alla luce di una motivazione di merito ritenuta congrua e lineare quanto a esclusione della fattispecie attenuata, recidiva, attenuanti generiche e quantificazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
La deduzione in cassazione di una questione non previamente devoluta con l'appello non è consentita, perché il motivo è inammissibile se la censura non risulta specificamente proposta nel giudizio di merito.
La fattispecie attenuata non è applicabile quando, in base alla motivazione di merito, il valore economico dei beni sottratti esclude la lieve entità richiesta dalla norma.
La valutazione della recidiva, del trattamento sanzionatorio e delle circostanze attenuanti deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne e gli indici di personalità rilevanti ai fini della pena.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i criteri legali e con adeguata motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non specificamente devolute con l'atto di appello, quando la relativa deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
- La fattispecie attenuata della ricettazione richiede una valutazione concreta del valore economico dei beni e può essere esclusa con motivazione lineare che dia conto della non lieve entità del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- La valutazione della recidiva deve essere individualizzata e non può fondarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sulla loro collocazione temporale, ma richiede un apprezzamento del nesso tra precedenti e fatto contestato.
- La dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia apparente, illogica o del tutto mancante.
Come è indicizzato
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