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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28832/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per una contravvenzione relativa al porto di un arco con frecce senza giustificato motivo. Nel primo motivo denunciava un vizio del decreto di citazione in appello, sostenendo che non fosse stato correttamente avvisato che il giudizio si sarebbe svolto in camera di consiglio senza partecipazione delle parti e che l’eventuale richiesta dovesse essere presentata esclusivamente per il tramite del difensore. Con i motivi successivi contestava la violazione di legge in ordine alla ritenuta assenza di giustificato motivo per il porto dell’arma, chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la derubricazione nella fattispecie di lieve entità. Con memoria difensiva reiterava anche l’eccezione di prescrizione, sostenendo che non dovesse applicarsi la sospensione del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul decreto di citazione, poiché l’atto indicava comunque che il giudizio sarebbe stato celebrato nelle forme di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020. Ha poi giudicato riproduttive e infondate le doglianze di merito già disattese in appello, osservando che l’imputato era stato trovato a trasportare nel veicolo un arco con frecce in un contesto non sportivo, senza un’immediata giustificazione verificabile, con conseguente potenziale uso illecito e concreta pericolosità; ciò escludeva sia la particolare tenuità del fatto sia la riconducibilità alla ipotesi lieve. Infine, ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo non decorso il termine massimo, perché al termine base di cinque anni andava aggiunta la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla riforma Orlando, senza che ricorressero ragioni per escluderla. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    si sarebbe proceduto nelle forme di cui all'art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020

    La presenza di tale avviso nel decreto di citazione rende non fondata la censura relativa alla mancata indicazione delle modalità camerali del giudizio di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • riforma Orlando

    l'ulteriore termine di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. riforma Orlando

    Ai fini del calcolo della prescrizione va sommato al termine base anche il periodo di sospensione previsto dalla riforma, non potendosi escludere tale sospensione nel caso concreto.

Massime di principio

  • È manifestamente infondata la doglianza sull’erronea instaurazione del giudizio di appello quando il decreto di citazione contenga comunque l’avviso che si procederà nelle forme camerali previste dalla normativa emergenziale richiamata.
  • Le censure di legittimità che ripropongono questioni di merito già esaminate e logicamente motivate dal giudice di appello non superano il vaglio di ammissibilità se non evidenziano specifici vizi di legge o di motivazione.
  • Il porto di un arco con frecce fuori dal contesto sportivo, in assenza di una giustificazione immediata e verificabile, può integrare una condotta connotata da concreta pericolosità e non è, di regola, compatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto o della lieve entità.
  • Ai fini della prescrizione occorre considerare non solo il termine base previsto per la contravvenzione, ma anche le sospensioni processuali applicabili; l’eccezione è infondata se il termine complessivo non è ancora decorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiPrescrizione del reato

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