Cassazione Penale, Ordinanza n. 32690/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale pendente nei confronti dell'indagato per il reato di diffamazione aggravata. Con il primo motivo è stata dedotta l'abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il G.i.p. avrebbe esercitato poteri esorbitanti e determinato un'irreversibile stasi del procedimento. Con il secondo motivo è stata denunciata l'abnormità strutturale derivante dall'utilizzo di materiale extraprocedimentale, immediatamente risultante dall'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero in realtà il merito della decisione e non l'abnormità dell'atto; inoltre, quanto al secondo motivo, ha rilevato che il ricorrente aveva denunciato un travisamento per invenzione senza fornire la prova che le informazioni richiamate dal G.i.p. fossero inesistenti, con conseguente manifesta infondatezza e aspecificità della doglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza di archiviazione, ritenendo che si trattasse di un provvedimento consentito dalla disciplina processuale e che le doglianze mirassero a contestare il merito della decisione, questione non deducibile in sede di legittimità attraverso la categoria dell'abnormità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e aspecifico, poiché il ricorrente non aveva dimostrato l'inesistenza delle risultanze richiamate nell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
abnormità strutturale e/o funzionale dell'ordinanza
La Corte ha escluso che il motivo potesse fondare un ricorso per cassazione, poiché le censure riguardavano il merito della decisione e non un'effettiva abnormità dell'atto.
art. 111 Cost.
con uso di poteri e attribuzioni esorbitanti del GIP ed irreversibile stasi del procedimento
Il richiamo non è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'abnormità dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- L'abnormità dell'atto processuale ricorre, sul piano strutturale, quando il provvedimento, per la singolarità del contenuto, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e, sul piano funzionale, quando, pur essendo astrattamente riconducibile al sistema normativo, determina la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.
- Non è deducibile come abnormità, mediante ricorso per cassazione, una censura che contesti in realtà il merito di un'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice nell'ambito dei poteri previsti dalla disciplina processuale.
- La denuncia di travisamento per invenzione, fondata sull'assunto che il provvedimento abbia richiamato risultanze inesistenti, è manifestamente infondata e aspecifica se il ricorrente non fornisce la prova dell'inesistenza delle informazioni o degli atti richiamati.
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