Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 89 c.p., sostenendo, in sostanza, che non avesse agito coscientemente. La Corte ha rilevato che il motivo reiterava pedissequamente argomenti già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le risultanze della perizia, la semplicità della condotta contestata, la sua interruzione all'arrivo delle guardie carcerarie e le ammissioni dell'imputato. Con il secondo motivo è stato lamentato il diniego delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta formulata per errore, poiché tali attenuanti erano già state riconosciute in primo grado, con conseguente carenza di interesse. Con il terzo motivo è stata contestata l'eccessività della pena, ma la doglianza è stata giudicata generica, in quanto fondata su richiami astratti al dettato normativo e priva di concrete argomentazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo e comunque non idoneo a superare la motivazione della Corte di merito sull'assenza dei presupposti per l'attenuante di cui all'art. 89 c.p.; il secondo è stato dichiarato privo di interesse perché le attenuanti generiche risultavano già applicate; il terzo è stato giudicato generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte conferma la valutazione dei giudici di merito secondo cui, alla luce della perizia, della semplicità della condotta, della sua interruzione all'arrivo delle guardie carcerarie e delle ammissioni dell'imputato, non emergeva una condotta non cosciente tale da giustificare l'attenuante.
La disposizione è richiamata nell'avviso relativo all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura relativa al mancato riconoscimento di un'attenuante deve confrontarsi con le risultanze probatorie e con la motivazione dei giudici di merito; non è sufficiente una contrapposizione generica alla valutazione peritale e agli elementi valorizzati nella sentenza impugnata.
- È priva di interesse la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche quando dagli atti risulta che tali attenuanti sono già state riconosciute nel giudizio di merito.
- È generico il motivo sulla eccessività della pena che richiami soltanto il dettato normativo senza indicare concrete ragioni di erroneità o manifesta illogicità della determinazione sanzionatoria.
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