Sentenza del 27/09/2024 n. 25813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irpef, Ires e Iva per il periodo d’imposta 2012. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Curatela ha appellato la decisione. La Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che riproponesse le tesi già sostenute senza censurare gli argomenti della sentenza. In Cassazione il Fallimento ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; con il secondo, la violazione delle norme sul giudicato e l’omessa pronuncia o l’omesso esame dei motivi d’appello conseguenti alla declaratoria d’inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che i brani dell’appello trascritti dalla Curatela contenessero censure specifiche e inequivoche alla sentenza di primo grado, chiedendone in più punti la riforma e ribadendone la nullità. La riproposizione delle ragioni originarie è sufficiente quando, valutato complessivamente l’atto, esprima in modo riconoscibile il dissenso rispetto alla decisione impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché esamini l’appello e regoli anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.
L’appello tributario non è inammissibile per il solo fatto che riproponga le ragioni già formulate in primo grado. L’onere di specificità è soddisfatto se, considerando l’atto nel suo complesso, emerge in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione e sono identificabili le censure, anche implicitamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle tesi già sostenute in primo grado può essere sufficiente: occorre verificare se l’atto, letto nel suo insieme, contrasti in modo riconoscibile con la decisione impugnata.
- La specificità dell’appello va valutata in concreto e complessivamente; non è necessario che ogni censura sia formulata con una particolare struttura, purché siano comprensibili le ragioni della richiesta di riforma.
- Se l’appello è dichiarato inammissibile sulla base di un’interpretazione errata del requisito di specificità, la decisione va cassata e la causa rinviata per l’esame dei motivi d’appello; la cassazione non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell’accertamento.
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