Sentenza del 27/09/2024 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano chiesto la restituzione di somme (imposta, interessi e sanzioni) pagate a seguito di avviso di rettifica e liquidazione relativo alla vendita di un'area edificabile. La W Snc (acquirente) impugnò l'atto e ottenne in seconda istanza una pronuncia che, in connessione con l'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n.193/2016, portò all'estinzione del procedimento relativo alla cartella. La CTP aveva ritenuto la sentenza della CTR estensibile ai coobbligati (art. 1306 c.c.) perché fondata su ragioni oggettive e quindi accoglieva la richiesta di restituzione della sig.ra Y. L'Agenzia impugnava sostenendo che la pronuncia della CTR era solo parzialmente favorevole, che la definizione agevolata produceva effetti su tutti i coobbligati ma escludeva il rimborso di sanzioni e interessi già versati (comma 8 art.6 D.L. 193/2016) e che l'Ufficio aveva correttamente operato uno sgravio parziale in base ai pagamenti effettivi e alle regole della definizione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato respinto. La Corte d'appello ha richiamato e condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado: la definizione agevolata rappresenta una transazione prevista dalla legge (ex art. 48 D.lgs. 546/1992) che può costituire titolo per la riscossione e determina l'estinzione del giudizio; gli effetti estintivi risultanti dalla sentenza di estinzione tra l'Ufficio e la W Snc possono essere fatti valere anche dalla coobbligata (la sig.ra Y), in particolare poiché la decisione della CTR si fondava su questioni oggettive e non su ragioni personali del condebitore. Di conseguenza è stato confermato il diritto alla restituzione riconosciuto in primo grado e l'Agenzia è stata condannata alle spese del grado.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016
La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione [...]. In tal caso: a) [...] b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
La norma disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e contiene limiti al rimborso (comma 8). Tuttavia la Corte ha ritenuto che, quando la definizione si traduce in una transazione che produce sentenza di estinzione del giudizio, gli effetti estintivi possono essere fatti valere anche dai coobbligati quando la pronuncia si fonda su questioni oggettive. Ciò significa che l'esame dell'applicazione del comma 8 richiede valutazione concreta della natura della pronuncia e degli effetti prodotti dalla definizione/transazione.
art. 1306 Codice Civile
Principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto automatico sugli altri debitori, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore. Nel caso concreto la corte ha ritenuto che la decisione fosse basata su questioni oggettive (modalità di determinazione del maggior valore del terreno) e quindi estensibile ai coobbligati.
art. 1304 Codice Civile
Richiamato dalla Corte per sostenere che la transazione (la definizione agevolata intesa come accordo conciliativo) produce effetti tra le parti e che tali effetti possono essere fatti valere dai coobbligati che si trovano nella stessa posizione debitoria.
art. 48 D.lgs. 31.12.1992 n. 546
La transazione (accordo conciliativo) costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute e determina l'estinzione del giudizio; la Corte ha qualificato la definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 come una transazione prevista dalla legge e quindi idonea a produrre effetti estintivi opponibili.
Massime di principio
- Una sentenza o un accordo che determina l'estinzione del giudizio tra l'Ufficio e uno dei coobbligati (anche se perfezionato tramite definizione agevolata) puo' essere fatto valere dagli altri coobbligati quando la decisione si fonda su ragioni oggettive e non su elementi personali del condebitore (applicazione pratica di art.1306 c.c.).
- La definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 può essere qualificata come una 'transazione prevista dalla legge' e quindi costituire titolo che produce effetti estintivi documentabili in giudizio (rilevanza ai fini della restituzione di somme versate).
- Occorre valutare caso per caso l'impatto del comma 8 dell'art.6 (che limita il rimborso di sanzioni e interessi pagati anteriormente alla definizione): la sua applicazione non è automatica per escludere ogni restituzione ai coobbligati se la pronuncia estingue il debito per ragioni oggettive.
- Prima di decidere su eventuali rimborsi, verificare sempre: a) il contenuto e la portata della pronuncia resa tra l'Ufficio e il coobbligato aderente alla definizione; b) se la pronuncia si fonda su questioni oggettive o su ragioni personali; c) l'esatta contabilità dei pagamenti effettuati (imposte, sanzioni, interessi) e quali somme siano state effettivamente acquisite dall'agente della riscossione in forza della definizione.
- In situazioni analoghe, il contribuente coobbligato che non ha aderito alla definizione può ottenere la restituzione se dimostra che la pronuncia estintiva e la transazione incidono sull'esistenza oggettiva del debito originario a lui imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 set 2024Sentenza del 27/09/2024 n. 25809 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 2479 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 2491 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 680 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 476 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 26 set 2024Sentenza del 26/09/2024 n. 5769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →