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Ordinanza

Ordinanza n. 241/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla società privata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro la pronuncia del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto la domanda cautelare della società privata. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dedotti contro la decisione di primo grado. Nel giudizio cautelare le parti hanno concordato sul fatto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto necessario un approfondimento istruttorio riguardante i titoli edilizi rilasciati dopo l'originaria concessione edilizia del 1983, i relativi elaborati grafici e gli elementi utili a individuare con esattezza la localizzazione dell'immobile controverso.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito e non ha disposto una definitiva riforma o conferma della pronuncia impugnata. Ha fissato l'udienza di merito per il 26 maggio 2026, ritenendo che la sollecita trattazione fosse sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari condivise dalle parti. In vista del migliore approfondimento delle questioni, ha disposto un incombente istruttorio, onerando entrambe le parti di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione descrittiva dell'oggetto dei vari titoli edilizi rilasciati dopo la concessione edilizia del 1983, corredata dagli elaborati grafici e da ogni ulteriore elemento utile all'esatta localizzazione dell'immobile. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le parti concordano che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare autonoma e fissare direttamente la trattazione del merito.
  • Quando la decisione della controversia richiede una più precisa ricostruzione dell'oggetto e della localizzazione di un immobile alla luce dei titoli edilizi succedutisi nel tempo, il giudice amministrativo può disporre un approfondimento istruttorio, imponendo alle parti il deposito di relazioni, elaborati grafici e altri elementi utili.
  • In presenza di un incombente istruttorio disposto nel giudizio cautelare d'appello, il termine per il relativo adempimento può essere stabilito con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza e riguardare entrambe le parti, quando entrambe dispongano di elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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