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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13958/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era meramente assertivo e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque pronunciato una decisione di responsabilità penale nei suoi confronti. L'unico motivo deduceva l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che la censura era formulata in termini del tutto generici: non conteneva alcun riferimento al concreto contenuto della motivazione della sentenza impugnata, né indicava specifiche ragioni di critica idonee a confrontarsi con essa. Per questo il ricorso è stato ritenuto privo della concreta pertinenza censoria richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e pertinere alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di concretezza e di confronto con il decisum determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, concreti e riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive non soddisfano il requisito di ammissibilità.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di mettere in evidenza gli errori della decisione impugnata con argomentazioni puntuali: l'assenza di confronto con la ratio decidendi comporta l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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