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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19053/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Dopo la pubblicazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso principale e condannato la parte soccombente alle spese, il difensore della parte ricorrente ha chiesto la correzione dell'errore materiale del dispositivo, perché vi era stata omessa la pronuncia sulla richiesta, già formulata negli atti difensivi, di distrazione delle spese in proprio favore quale avvocato antistatario. La richiesta è stata veicolata come procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamando anche l'art. 391-bis c.p.c. per l'applicabilità alle pronunce della Cassazione. Il motivo decisivo era che l'omessa statuizione sulla distrazione non richiede impugnazione ordinaria ma correzione dell'errore materiale, trattandosi di omissione suscettibile di integrazione del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente sentenza, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario. La Corte ha precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali del procedimento stesso. La correzione è stata limitata all'integrazione del dispositivo con l'indicazione della distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare un'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione del dispositivo può essere disposta per emendare l'errore materiale consistente nell'omissione della distrazione.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    La norma è richiamata come coerente con la correzione dell'omessa distrazione, nella prospettiva del difensore che abbia diritto al titolo esecutivo.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La richiesta di distrazione era stata formulata anche nella memoria depositata nel giudizio definito dalla precedente sentenza.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario non integra una questione da far valere con impugnazione ordinaria, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria alla statuizione sulle spese, e può essere integrata nel dispositivo quando risulti dagli atti che sia stata tempestivamente proposta.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per correggere le pronunce della Corte di cassazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese del relativo subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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