Sentenza n. 2627/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Seconda Sezione, n. 62 del 04.01.2025, resa nel giudizio avente n.r. 3909/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti adottati in esecuzione della sentenza di annullamento dell’aggiudicazione, nella parte in cui hanno limitato il valore del contratto al monte ore residuo non eseguito dal precedente affidatario
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esatta ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 62/2025, passata in giudicato, che aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il precedente aggiudicatario e disposto, previo positivo esito delle verifiche sui requisiti e sulla congruità dell’offerta, l’aggiudicazione alla ricorrente e il subentro nell’esecuzione del contratto. Il Comune ha successivamente aggiudicato la gara alla ricorrente, ma ha limitato il corrispettivo alla sola parte residua dell’affidamento, detraendo le somme corrisposte al precedente aggiudicatario per il servizio svolto medio tempore. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a., mancata integrale esecuzione dell’ordine di aggiudicazione e subentro, arbitraria rideterminazione dell’oggetto e dell’importo contrattuale in difformità dalla lex specialis e dalla sentenza, sostenendo che il giudicato non aveva previsto alcuna limitazione temporale o quantitativa e che il rapporto avrebbe dovuto essere ricostituito secondo l’originario assetto economico e l’offerta presentata in gara. In via subordinata ha chiesto, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., il pagamento della differenza economica e del danno curriculare. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per acquiescenza, avendo la ricorrente accettato senza riserve il verbale di consegna e l’importo ridotto, e ha sostenuto nel merito che la sentenza imponesse soltanto il subentro nel contratto nello stato di esecuzione raggiunto, senza effetti retroattivi.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di acquiescenza e dichiarato ammissibile il ricorso. L’acquiescenza richiede elementi certi e univoci dai quali risulti la volontà di rinunciare alla contestazione dell’atto o della pronuncia sfavorevole. L’accettazione senza riserve della consegna anticipata del servizio alle condizioni genericamente richiamate nel verbale non esprimeva una rinuncia inequivoca all’azione di ottemperanza né ai diritti derivanti dalla sentenza favorevole; era compatibile con la successiva stipula di un contratto integrativo volto a riconoscere l’importo residuo spettante. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto il caso sovrapponibile al principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 9/2025: il giudice della cognizione può modulare, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., la decorrenza dell’inefficacia del contratto e stabilire se il subentro riguardi soltanto le prestazioni residue oppure l’intera durata originaria del rapporto. In assenza di una specifica limitazione nella sentenza n. 62/2025, l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, unitamente al subentro, dovevano essere intesi nel senso di imporre all’amministrazione la stipula del rapporto con l’aggiudicataria vittoriosa secondo la durata e l’assetto economico risultanti dalla disciplina di gara e dall’offerta. La limitazione del corrispettivo alla sola parte residua costituiva quindi elusione del giudicato. Sono state dichiarate nulle le statuizioni limitative contenute negli atti impugnati, con ordine al Comune di adeguare l’importo contrattuale a quello offerto dalla ricorrente, mediante atto modificativo o contratto integrativo, ferme le altre condizioni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Consente di agire per l’esatta ottemperanza al giudicato; il giudice può dichiarare nulli gli atti adottati in violazione o elusione delle statuizioni vincolanti.
Fondano l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice per assicurare l’integrale esecuzione della sentenza.
Attribuiscono al giudice della cognizione il potere di modulare la decorrenza dell’inefficacia del contratto e di stabilire se il subentro riguardi le sole prestazioni residue o l’intera durata originaria del rapporto.
Consente, quando non sia possibile la corretta esecuzione in forma specifica, di chiedere la condanna al pagamento di una somma di denaro.
Il subentro non implica necessariamente la mera successione nel contratto nello stato di esecuzione raggiunto, potendo comportare la stipula di un contratto sostitutivo che consenta l’esecuzione della prestazione prevista dall’offerta.
È richiamato nel principio dell’Adunanza plenaria quale disposizione che consente, insieme all’art. 122 c.p.a., di disciplinare il subentro del secondo aggiudicatario.
Massime di principio
- Quando il giudice della cognizione annulla un’aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto e dispone il subentro del concorrente vittorioso senza limitare espressamente durata o prestazioni, il giudicato deve essere eseguito mediante ricostituzione del rapporto secondo la durata e l’assetto economico risultanti dalla lex specialis e dall’offerta, non limitandolo alle sole prestazioni non ancora eseguite.
- Gli artt. 121 e 122 c.p.a. consentono al giudice della cognizione di modulare gli effetti temporali dell’inefficacia contrattuale e di stabilire se il secondo aggiudicatario debba eseguire soltanto le prestazioni residue oppure quelle corrispondenti all’intera durata originaria; in mancanza di tale modulazione, l’amministrazione non può introdurre autonomamente una limitazione quantitativa o temporale del subentro.
- Il subentro disposto dal giudice amministrativo non equivale necessariamente alla successione nel contratto originario nello stato di esecuzione raggiunto: può imporre la stipula di un contratto sostitutivo con il secondo aggiudicatario, finalizzato all’esecuzione della prestazione prevista dalla sua offerta.
- La durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa; pertanto, il servizio svolto dal precedente aggiudicatario durante il contenzioso non legittima, in assenza di una specifica modulazione giudiziale, la riduzione dell’importo o della durata del rapporto spettante all’aggiudicatario vittorioso.
- L’acquiescenza è configurabile soltanto in presenza di atti o dichiarazioni dai quali emerga in modo certo, preciso e univoco la volontà di rinunciare alla contestazione dell’atto o all’esecuzione del giudicato; l’accettazione senza riserve della consegna del servizio alle condizioni genericamente richiamate non è sufficiente se resta compatibile con la successiva tutela giudiziale e con l’integrazione del contratto.
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