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Sentenza

Sentenza n. 5525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di decadenza dalla carriera universitaria e il successivo diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, iscritta al quattordicesimo anno fuori corso del sesto anno di Medicina e Chirurgia, aveva impugnato il provvedimento con cui l'Università le aveva comunicato la perdita del diritto alla carriera universitaria per decadenza, nonché il successivo diniego di autotutela. In primo grado aveva dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933, dell'art. 15 del R.D. n. 1269 del 1938 e del regolamento didattico di Ateneo, anche in relazione agli artt. 2 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione. La tesi era che, per impedire la decadenza, non fosse indispensabile sostenere e verbalizzare un esame completo, potendo rilevare anche la frequenza di corsi e seminari, la partecipazione all'attività didattica e il superamento di singoli moduli di esami integrati. In appello ha sostenuto di avere svolto nel 2016 e nel 2017 i moduli di Genetica e Oncologia dell'esame integrato di Medicina interna, di avere partecipato nel 2021 all'esame di Pediatria, conseguendo una bocciatura non verbalizzata, e di avere sostenuto tra marzo e aprile 2024 i moduli di Medicina, Chirurgia e Anestesia dell'esame integrato di Emergenza Urgenza, con votazione complessiva dichiarata di 29/30 ma senza verbalizzazione. Ha inoltre contestato il computo del termine di decadenza e la condanna alle spese disposta dal TAR.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'ultimo esame completo sostenuto e verbalizzato risaliva al 10 marzo 2015 e che, fino alla conclusione dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2022-2023, nel febbraio 2024, non risultava sostenuto alcun ulteriore esame idoneo a interrompere il termine di otto anni. La decadenza prevista dall'art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933 è stata qualificata come conseguenza oggettiva della sospensione degli esami per otto anni consecutivi, non escludibile in ragione delle cause personali della mancata attività o di altre attività didattiche. I moduli di Genetica medica e Oncologia medica erano parti dell'unico esame integrato di Medicina interna, non autonomamente verbalizzabili e non idonei a interrompere la decadenza: solo il superamento dell'ultimo modulo consente il completamento dell'esame, la verbalizzazione e l'acquisizione dei crediti. Quanto all'esame di Pediatria del 21 settembre 2021, la documentazione attestava che la studentessa era assente, sicché la relativa allegazione è stata smentita dagli atti. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema informatico dopo la prenotazione agli esami non provavano lo svolgimento dell'esame, ma servivano a consentire il controllo della successiva verbalizzazione. I moduli dell'esame di Emergenza Urgenza erano stati sostenuti dopo che la studentessa aveva già ricevuto la comunicazione della decadenza, quindi non potevano impedire una decadenza già maturata; inoltre, l'ultima sessione utile per evitare la decadenza era comunque terminata nel febbraio 2024. L'istanza istruttoria è stata ritenuta superflua, poiché la ricostruzione giuridica e documentale rendeva irrilevanti le ulteriori prove richieste. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento, in ragione della finalità didattica e culturale della decadenza, volta ad assicurare una ragionevole continuità temporale tra gli esami. La condanna alle spese di primo grado è stata confermata; le spese del grado di appello sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, mentre il contributo unificato è rimasto a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 149 R.D. n. 1592/1933

    «coloro i quali […] non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate»

    La decadenza dalla qualità di studente opera oggettivamente quando non siano sostenuti esami per otto anni consecutivi. Per interrompere il termine rileva il sostenimento di un esame completo del corso frequentato, idoneo alla verbalizzazione; non sono sufficienti attività didattiche generiche, prenotazioni, singoli moduli di un esame integrato o esami sostenuti dopo la maturazione della decadenza.

  • art. 25, comma 4, Regolamento Didattico di Ateneo

    «Si ha decadenza quando lo studente non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi e successivi all’anno di superamento dell’ultimo esame compiuto. Il computo degli otto anni va fatto, se più favorevole, dalla data dell’ultima iscrizione in corso»

    La disposizione regolamentare conferma il criterio degli otto anni accademici consecutivi e consente, se più favorevole allo studente, di computare il periodo dalla data dell'ultima iscrizione in corso.

  • art. 15 R.D. n. 1269/1938

    È richiamato quale disposizione regolamentare posta dalla ricorrente a fondamento delle censure, senza che la sentenza ne riporti il contenuto o fondi su di essa una specifica autonoma ratio decidendi.

  • art. 98 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa dell'istanza cautelare in appello, accolta dal Collegio in ragione del grave pregiudizio derivante dall'interruzione definitiva della carriera universitaria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR, previo avviso alle parti, di definire la controversia nel merito in forma semplificata nell'ambito dell'udienza camerale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La decadenza dalla carriera universitaria prevista dall'art. 149 del R.D. n. 1592/1933 costituisce una conseguenza oggettiva del mancato sostenimento di esami per otto anni consecutivi; le ragioni personali o di salute che abbiano determinato la stasi non escludono, di per sé, il verificarsi della decadenza.
  • In presenza di un esame integrato articolato in più moduli, il termine di decadenza è interrotto soltanto dal superamento dell'esame completo, seguito dalla verbalizzazione e dall'acquisizione dei crediti; il superamento di singoli moduli o esoneri non autonomamente verbalizzabili non è sufficiente.
  • La prenotazione di un esame, la partecipazione ad attività didattiche o seminariali e le comunicazioni automatiche generate dal sistema informatico dell'Ateneo non equivalgono al sostenimento di un esame e non impediscono la maturazione della decadenza.
  • Un esame sostenuto dopo la maturazione della decadenza non può produrre effetti interruttivi, anche se l'interessato non ne ottenga la verbalizzazione; l'eventuale esame deve essere stato sostenuto entro l'ultima sessione utile del periodo di otto anni.
  • La finalità della decadenza universitaria è assicurare una ragionevole continuità temporale tra le prove del corso di studi, sicché non sussiste un legittimo affidamento dello studente alla prosecuzione indefinita della carriera in assenza del rispetto del requisito temporale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppelloTutela cautelareSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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