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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10963/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale e umanitaria, respinta dalla Commissione territoriale. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 29 gennaio 2018, aveva rigettato il ricorso contro tale diniego; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 466/2020 depositata l’11 febbraio 2020, aveva rigettato l’appello. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi. Ha preliminarmente sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della L. 98/2013, istitutivi dei giudici ausiliari presso le Corti d’appello, in relazione agli artt. 3, 25, 102, 106 e 111 Cost. Con il primo motivo ha denunciato l’irregolare costituzione del collegio d’appello, composto, oltre che da un giudice ausiliario, anche da un magistrato applicato dal Tribunale di Verona; ha contestato le modalità dell’applicazione e la compatibilità del progetto organizzativo con le regole organizzative e con la specializzazione richiesta per le controversie in materia di protezione internazionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 281-sexies, 702-bis, 702-quater e 134 c.p.c., sostenendo che il termine d’impugnazione dell’ordinanza pronunciata e letta in udienza il 29 gennaio 2018 dovesse decorrere dalla successiva registrazione telematica del deposito, e non dalla lettura in udienza; l’appello era stato notificato il 9 aprile 2018. I restanti motivi censuravano la valutazione di merito svolta dalla Corte d’appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, aveva già scrutinato la questione e stabilito che la disciplina dei giudici ausiliari resta applicabile, nei termini precisati dalla pronuncia, e che è legittima la composizione dei collegi d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario. Il primo motivo è stato rigettato: il magistrato applicato, in presenza del provvedimento di applicazione adottato ai sensi dell’art. 110 del R.D. 12/1941, non è estraneo all’ufficio né privo della funzione esercitata; le contestazioni sulle modalità organizzative dell’applicazione non determinano nullità, non essendo prevista dalla legge una specifica comminatoria, e la successiva mancata approvazione del progetto da parte del CSM non produce effetti retroattivi. Il secondo motivo è stato rigettato: la sentenza di primo grado era stata pronunciata mediante lettura in udienza il 29 gennaio 2018, alla quale era presente il difensore, e da tale data decorreva il termine di trenta giorni per impugnare; l’appello notificato il 9 aprile 2018 era quindi tardivo. Le ulteriori censure di merito sono state dichiarate inammissibili, perché, una volta dichiarato inammissibile l’appello, l’esame di merito svolto in via ulteriore dalla Corte territoriale era privo di effetti giuridici. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 62-72 L. 98/2013

    La Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario.

    A seguito della sentenza costituzionale n. 41 del 2021, le disposizioni sui giudici ausiliari sono state dichiarate illegittime soltanto nella parte in cui non prevedevano il limite temporale indicato dalla Corte; resta legittima la composizione del collegio d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario.

  • art. 110 R.D. 12/1941

    Va tuttavia considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.

    Il magistrato applicato dal Presidente della Corte d’appello ai sensi dell’art. 110 è investito della funzione e non è estraneo all’ufficio.

  • art. 156 c.p.c.

    La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poichè l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge.

    La violazione di una forma processuale non determina nullità se la legge non la commina espressamente; pertanto, le contestazioni sulle modalità di applicazione del magistrato non invalidano la decisione in assenza di una specifica previsione normativa.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Dall’esame degli atti presenti nel fascicolo, cui il Collegio ha accesso vertendosi in materia di doglianza incidente su un fatto processuale, risulta che la sentenza di prime cure è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura in udienza, in data 29.1.2018.

    Quando la decisione è pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura in udienza, la pronuncia avviene in tale udienza, rilevante per la decorrenza del termine d’impugnazione secondo la disciplina applicata dalla Corte.

  • art. 134 c.p.c.

    Le altre censure, con le quali il ricorrente attinge la valutazione del merito dell’impugnazione che comunque la Corte territoriale ha condotto, sono inammissibili. A fronte della dichiarata inammissibilità del gravame, invero, la Corte di Appello ha definitivamente consumato la sua potestas iudicandi, con la conseguenza che il successivo esame nel merito dei motivi di impugnazione va ritenuto ininfluente ai fini della decisione e, quindi, privo di effetti giuridici.

    La disposizione è indicata tra quelle denunciate, ma la Corte non ne offre un’interpretazione specifica né la applica autonomamente ai fini della decisione.

  • artt. 702-bis e 702-quater c.p.c.

    Ne consegue che il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione decorreva dal 29.1.2018; essendo stato l’appello introdotto pacificamente con citazione notificata il 9.4.2018, esso è inammissibile per tardività.

    Nel caso, il termine d’impugnazione applicabile era di trenta giorni e decorreva dalla pronuncia mediante lettura in udienza, non dalla successiva registrazione telematica del deposito.

  • art. 90 della circolare del 20 giugno 2018

    Il Presidente della Corte veneziana ha elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario. Detto progetto è stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo ha approvato, ritenendolo da un lato contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e dall’altro contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018, poichè nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.

    La Corte riferisce il contenuto della circolare e la valutazione del CSM, ma ritiene che la contestazione delle modalità organizzative non comporti nullità della decisione in mancanza di una specifica comminatoria di legge.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La nullità processuale per inosservanza di una forma non può essere dichiarata senza un’espressa comminatoria legislativa; le irregolarità contestate nelle modalità organizzative di applicazione di un magistrato non invalidano quindi la decisione in assenza di una norma che preveda tale conseguenza.
  • Il magistrato applicato alla Corte d’appello con provvedimento del Presidente ai sensi dell’art. 110 del R.D. 12/1941 non è estraneo all’ufficio né privo della funzione esercitata.
  • Quando una decisione è pronunciata mediante lettura in udienza ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e il difensore è presente, il termine breve per impugnarla decorre dalla data dell’udienza, non dalla successiva registrazione telematica del deposito.
  • Una volta dichiarato inammissibile il gravame, l’eventuale esame ulteriore dei motivi nel merito da parte del giudice d’appello è privo di effetti giuridici e non dà luogo a statuizioni suscettibili di autonoma censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

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