Cassazione Civile, Sentenza n. 10918/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rigettato l'opposizione ai verbali n. 2287/C/2008/V e 3973/C/2008/V per eccesso di velocità accertato con dispositivo elettronico lungo la S.P. n. 49. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'invalidità dei verbali per mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizzava l'installazione e l'uso dell'autovelox e altri profili di violazione normativa e di difetto di motivazione che avrebbero leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la mancata indicazione, nei verbali di contestazione differita per violazione dei limiti di velocità accertata con autovelox, degli estremi del decreto prefettizio costituisca un vizio che pregiudica il diritto di difesa. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato i verbali oggetto di opposizione. Ha inoltre condannato il Comune di Arborea al pagamento delle spese dei gradi di merito e di cassazione, con liquidazione degli importi indicati nella sentenza.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 142, comma 8
Norma richiamata nel procedimento originario per la violazione contestata (limiti di velocità). Non oggetto di specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Cassazione in questa pronuncia.
Decreto-legge n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, art. 4
d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002
Regola la possibilità per l'amministrazione di individuare strade o tratti ove installare dispositivi per il rilevamento automatico. La Corte sottolinea che la scelta amministrativa non è del tutto indifferente: il provvedimento prefettizio deve rispettare i requisiti di legge e può essere sindacato dal giudice se non conforme.
Codice della Strada, art. 2
La Corte ricorda che il provvedimento prefettizio può includere solo le strade del tipo previsto dalla classificazione dell'art. 2 cod. strada; quindi il prefetto agisce in una discrezionalità vincolata e il giudice ordinario può disapplicare il provvedimento se non conforme.
Codice della Strada, art. 200
Richiamato tra le norme pertinenti al procedimento sanzionatorio della circolazione; non oggetto di sviluppo interpretativo autonomo nella motivazione principale.
D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383
d.P.R. n. 495 del 1992, art. 383
Richiamato come norma regolamentare collegata all'accertamento e contestazione delle violazioni, parte del quadro normativo richiamato dal ricorrente.
Codice della Strada, art. 201
Stabilisce l'obbligo di indicare nel verbale i motivi che hanno impedito la contestazione immediata; la Corte collega tale previsione all'esigenza che il verbale indichi gli estremi del decreto prefettizio quando l'accertamento sia effettuato tramite apparecchiatura automatica.
D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345
art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato nei motivi di ricorso relativi a profili procedurali e di notifica; non è stata svolta dalla Corte un'interpretazione estesa di tale articolo nella parte decisiva.
Codice della Strada, artt. 11 e 12
Richiamati nei motivi di ricorso riguardanti competenze e autorizzazioni amministrative relativi alla circolazione e al funzionamento degli strumenti di controllo; la Corte riprende il principio di vincolo dell'individuazione delle strade secondo l'art. 2.
Costituzione, art. 97
Richiamato nel ricorso in relazione a principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la Corte non basa la decisione principale su questo articolo.
Legge n. 689 del 1981, art. 4
art. 4 L. n. 689 del 1981
Richiamata tra le norme richiamate nei motivi concernenti il procedimento sanzionatorio; la Corte non si sofferma su un'interpretazione autonoma nella ratio della decisione, che si fonda sull'irregolarità del verbale per mancata indicazione del decreto prefettizio.
Codice di procedura civile, artt. 148 e 149
artt. 148 e 149 cod. proc. civ.
Richiamati nei motivi attinenti alla valutazione probatoria e alla formazione del titolo esecutivo; non decisivi nella motivazione principale della Cassazione.
Codice civile, artt. 2669 e 2700
artt. 2669 e 2700 cod. civ.
Richiamati nel ricorso in relazione a presunte questioni di prova e documentazione. Non sono stati determinanti nella decisione della Corte.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel verbale di contestazione differita degli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'uso dell'autovelox costituisce un vizio che pregiudica il diritto di difesa e determina l'annullamento del verbale.
- Il provvedimento prefettizio che individua strade o tratti ove è consentito l'uso di dispositivi di rilevamento automatico è soggetto a vincoli di legge: può includere solo le tipologie di strade previste dall'art. 2 del Codice della Strada e, se non conforme, il giudice ordinario può disapplicarlo.
- Non è necessario che il destinatario del verbale dimostri un pregiudizio concreto: l'assenza degli estremi del decreto è un vizio di motivazione che di per sé lede il diritto di difesa.
- In caso di contestazione differita per infrazioni rilevate con apparecchiature automatiche, il verbale deve indicare i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata e fornire gli elementi che consentono l'accesso alla documentazione amministrativa (in primis gli estremi del decreto autorizzativo).
- La decisione favorisce un controllo giurisdizionale sulla legittimità formale dei provvedimenti amministrativi che autorizzano l'installazione e l'uso di strumenti di rilevazione, nei limiti della discrezionalità vincolata riconosciuta all'amministrazione.
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