Cassazione Civile, Sentenza n. 10923/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del MEF del 13/10/2011 di pagamento di euro 178.842,00 per violazione dell'art. 3 d.lgs. 19/11/2008, n. 195 (trasporto di valuta/titoli al portatore oltre soglia). Il ricorrente era stato fermato alla dogana di Chiasso il 1/4/2011 con 63 cambiali al portatore per euro 725.289,72. Denuncia di violazione del diritto di difesa per mancata nomina/uso di traduttore e mancanza di traduzione degli atti; nullità formale del decreto (mancanza di data/protocollo); prescrizione/tardività ex art. 8, comma 3, d.lgs. 195/2008; carenza di motivazione e difetto di proporzionalità della sanzione (calcolo della percentuale e mancata valutazione dell'elemento soggettivo / natura societaria dei titoli); vizi nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente la lesione del diritto di difesa: il rifiuto di sottoscrivere il verbale non inficia la consegna/efficacia notificativa e la presenza di una terza persona che ha fatto da interprete ha consentito il contraddittorio immediato; la mancata traduzione non invalida il verbale di contestazione amministrativa. Sul merito della sanzione, la Corte ha confermato la congruità della misura (25% del valore complessivo dei titoli) alla luce dell'ampio valore dei titoli e delle dichiarazioni ritenute false; l'errore in verbale circa l'entità del sequestro è irrilevante. Quanto alla presunta tardività e ai vizi formali (protocollo/data), il timbro di protocollo sul decreto attesta la data di firma (13/10/2011) e quindi la tempestività ex art. 8, comma 3. Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è stato ritenuto generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 22
Contiene il principio del diritto ad essere ascoltato in materia doganale; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio immediato possa ritenersi effettivamente garantito anche mediante l'uso di un interprete presente, senza che la mancata traduzione formale verta automaticamente in nullità
Regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale comunitario antecedente)
Riferimento alla disciplina previgente all'epoca dei fatti; la Corte ha osservato che la disciplina comunitaria regola il diritto di essere ascoltati ma non impone che l'assenza di traduzione determini automaticamente la nullità dell'atto
D.lgs. 19/11/2008, n. 195, art. 3
Norma che fissa la soglia e i divieti relativi al trasferimento di valuta/titoli che danno luogo alla sanzione amministrativa contestata; è la norma sostanziale violata nel caso
D.lgs. 19/11/2008, n. 195, art. 9
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro
Stabilisce l'ampiezza massima della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto legittima la sanzione del 25% applicata, valutandola congrua alla luce della gravità e del valore dei titoli
D.lgs. 19/11/2008, n. 195, art. 8, comma 3
Prevede termini procedurali per l'adozione del decreto sanzionatorio dopo il termine concesso al verbalizzato per difendersi; la Corte ha ritenuto tempestivo il decreto emesso il 13/10/2011 considerato il protocollo e il termine computato
L. 24/11/1981, n. 689
Richiamata in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo; la Corte ha osservato che il richiamo alla disciplina non esclude l'applicazione delle specifiche norme doganali
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, artt. 53, 55, 57
Norme sulla formazione e validità degli atti amministrativi e sul protocollo; la presenza del protocollo e della data sul decreto è stata ritenuta idonea a comprovare la tempestività formale
Art. 112 cod. proc. civ.
Garantisce il diritto ad una pronuncia su tutte le questioni dedotte; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero state esaminate dai giudici di merito
Art. 91 cod. proc. civ.
Riguarda il criterio di liquidazione delle spese del giudizio; la Corte ha affermato che il reclamo era generico e che la liquidazione spettava al giudice di merito anche in assenza di nota spese dettagliata
D.P.R. 30/04/2002, n. 115, art. 13
Disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha applicato il raddoppio del contributo unificato ai sensi del comma citato, dichiarando sussistenti i presupposti per l'aggravio
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoscrivere un verbale di contestazione amministrativa non annulla di per sé la consegna e l'efficacia notificativa dell'atto quando il verbale sia consegnato materialmente al destinatario
- La mancata traduzione formale del verbale o del decreto non comporta automaticamente nullità; la valutazione si concentra sulla effettiva capacità del destinatario di comprendere e partecipare al contraddittorio (anche tramite interprete presente)
- La presenza a bordo di una terza persona che funge da interprete può essere sufficiente a garantire il diritto di essere ascoltati, purché risulti che il verbalizzato ha potuto esporre la propria versione dei fatti
- Le sanzioni amministrative previste per il trasporto di valuta/titoli al portatore possono arrivare fino al 40% dell'importo; la congruità della sanzione è valutata in base a elementi oggettivi (quantità, valore, veridicità delle dichiarazioni) e non è facilmente sindacabile in Cassazione se plausibilmente motivata
- Difetti formali come mancanza apparente di numero di protocollo o data possono essere sanati o desunti dal timbro/protocollo apposto sull'atto; la tempestività del provvedimento si valuta con riferimento ai termini previsti e alla data effettiva di emissione/protocollo
- Per contestare la liquidazione delle spese di lite è necessario un motivo specifico e analitico: i rilievi generici sono inammissibili
- Nel caso di titoli al portatore, l'assimilazione alla valuta/contante è rafforzata e rende più rigorosa la compliance doganale; l'appartenenza societaria dei titoli non esime dall'obbligo di dichiarazione se si tratta di titoli al portatore
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