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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10917/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caiazzo impugnava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita (21.12.2007) e ordinato la restituzione dell'immobile alle venditrici. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 1419 c.c., 2033 c.c. e dell'art.112 c.p.c. (art.360 comma 1 n.3 c.p.c.), sostenendo che il Tribunale aveva disposto la restituzione degli immobili nonostante la domanda fosse basata sull'inadempimento del compratore e non sulla nullità, e che non era stata disposta la restituzione del prezzo al compratore. Aggiungeva che la domanda di riduzione del prezzo comprendeva anche la restituzione dello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice può disporre la restituzione degli immobili come conseguenza della dichiarazione di nullità rilevata d'ufficio; ha precisato che la riduzione del prezzo non equivale a domanda di restituzione del prezzo e che, in mancanza di espressa domanda di restituzione del bene o del prezzo, il giudice non è tenuto a disporre la restituzione del prezzo. Pertanto il vizio denunciato (violazione dell'art.112 c.p.c.) non sussiste. Il ricorrente è stato condannato alle spese di grado di cassazione, con liquidazione di compensi e oneri accessori; è stata inoltre richiamata l'applicazione dell'art.13 del DPR 115/2002 per il contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001, n.380, art.46

    Richiamata in relazione alla nullità per difformità delle costruzioni rispetto alla concessione edilizia; tale nullità ha determinato la restituzione degli immobili alle venditrici.

  • Codice civile, art.1418

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di validità del contratto; la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma comportasse l'obbligo di disporre la restituzione del prezzo in assenza di espressa domanda.

  • Codice civile, art.1419

    Citato nel motivo ma senza utilizzo decisivo dalla Corte; richiamato nell'ambito delle doglianze sulla caducazione/invalidità del contratto.

  • Codice civile, art.2033

    Riferito alla restituzione dell'indebito; la Corte evidenzia che la condanna alla restituzione del prezzo richiede una domanda espressa e distinta, non può essere desunta dalla domanda di riduzione del prezzo.

  • Codice di procedura civile, art.112

    Tale regola (il giudice decide secondo le domande e le eccezioni delle parti) non è stata ritenuta violata: il giudice può disporre la restituzione dell'immobile per nullità rilevata d'ufficio, mentre la restituzione del prezzo necessita di domanda espressa.

  • Codice di procedura civile, art.360 comma 1 n.3

    Richiamato come base del motivo di cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto il motivo infondato e quindi tale vizio non provato.

  • Codice di procedura civile, art.348-bis

    Applicata dalla Corte d'appello di Sassari per dichiarare inammissibile l'appello del Caiazzo quando l'atto d'appello non conteneva la domanda di restituzione del prezzo ma solo di riduzione.

  • DPR 30 maggio 2002, n.115, art.13 comma 1-quater e 1-bis

    Richiamato per l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. II, 15/01/2018, n.715

    Richiamata per il principio che il giudice può disporre la restituzione degli immobili in caso di nullità rilevata d'ufficio, indipendentemente dalla diversa impostazione delle domande delle parti.

  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. II, 15/03/2012, n.4143

    Richiamata per il principio che la domanda di riduzione del prezzo non equivale a domanda di restituzione del prezzo e che l'effetto restitutorio non è implicito nella domanda di annullamento.

Massime di principio

  • La dichiarazione di nullità del contratto, anche se rilevata d'ufficio, può comportare la restituzione degli immobili al venditore indipendentemente dalla formulazione delle domande delle parti.
  • La riduzione del prezzo non è la stessa cosa della richiesta di restituzione del prezzo: la restituzione del prezzo richiede una domanda espressa e distinta.
  • Il giudice non è obbligato a disporre la restituzione del prezzo se il compratore non ha formulato espressamente tale domanda; la mancanza di questa domanda può rendere inammissibile o infondato l'appello su tale punto.
  • Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la parte soccombente può essere condannata anche al versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
  • In sede di impugnazione, è essenziale che l'appellante abbia effettivamente dedotto in primo grado la specifica richiesta di ristoro (es. restituzione del prezzo) che poi si chiede nel gravame.

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