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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10926/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa ereditaria relativa al patrimonio della madre deceduta (testamento olografo la cui autenticità veniva impugnata), prelievi dal conto della de cuius ascritti alla coerede Novello Manuela, e mancata corresponsione dei canoni per il godimento dell'immobile in Jesolo. L'attore chiedeva l'accertamento dell'inefficacia del testamento, la determinazione delle quote di legittima, la restituzione delle somme prelevate, la imputazione dei canoni non pagati in detrazione dalla quota di Manuela e la resa del conto

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Novello Gianfranco. In via preliminare ha dichiarato ammissibile il ricorso pur se non perfettamente formulato. Sulla sostanza ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi relativi a presunte omissioni, a violazioni di norme di rito e a presunti errori di calcolo o valutazione della consulenza tecnica (questioni di merito non sindacabili in Cassazione). Ha confermato la regolarità della motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità dell'appello incidentale del ricorrente e aveva rideterminato i conguagli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti (importi indicati nella sentenza) e resta soggetto all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Cassazione controlla soprattutto questioni di diritto: censure che implichino una rivalutazione del merito, dei fatti o della consulenza tecnica sono, di regola, inammissibili
  • L'art. 360, n. 5 c.p.c. consente la censura per omesso esame solo se si tratta di un fatto o atto decisivo già posto in contraddittorio; critiche generiche o argomentazioni non decisive non sono rilevanti
  • Un appello incidentale deve essere proposto con modalità e contenuti specifici e non può consistere in un mero richiamo alle conclusioni del primo grado; la tardività o l'indeterminatezza rendono l'appello incidentale inammissibile
  • Presunte 'errori di calcolo' o 'sbagli matematici' nella determinazione di conguagli, se veri, sono rimediabili secondo strumenti di revisione del merito (es. impugnazioni ordinarie o istanze revocatorie), non mediante censura di diritto in Cassazione
  • Le spese seguono la soccombenza: chi perde il ricorso può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di un eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa

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