Cassazione Civile, Sentenza n. 10926/2021 del 26/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa ereditaria relativa al patrimonio della madre deceduta (testamento olografo la cui autenticità veniva impugnata), prelievi dal conto della de cuius ascritti alla coerede Novello Manuela, e mancata corresponsione dei canoni per il godimento dell'immobile in Jesolo. L'attore chiedeva l'accertamento dell'inefficacia del testamento, la determinazione delle quote di legittima, la restituzione delle somme prelevate, la imputazione dei canoni non pagati in detrazione dalla quota di Manuela e la resa del conto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Novello Gianfranco. In via preliminare ha dichiarato ammissibile il ricorso pur se non perfettamente formulato. Sulla sostanza ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi relativi a presunte omissioni, a violazioni di norme di rito e a presunti errori di calcolo o valutazione della consulenza tecnica (questioni di merito non sindacabili in Cassazione). Ha confermato la regolarità della motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità dell'appello incidentale del ricorrente e aveva rideterminato i conguagli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti (importi indicati nella sentenza) e resta soggetto all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Limita il sindacato in Cassazione ai casi di violazione di norme di diritto: le censure che implichino valutazioni di merito sui fatti o sugli accertamenti probatori (es. valutazione della consulenza tecnica) sono inammissibili
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Rileva solo per l'omesso esame di un fatto o atto decisivo già interamente instaurato nel contraddittorio; non è applicabile per semplici argomentazioni non decisive o per richieste generiche di maggiore considerazione
Codice di procedura civile, artt. 111 e 112
Richiamati nell'ambito del corretto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sussistessero omissioni o violazioni tali da giustificare la cassazione
Codice di procedura civile, artt. 346-347-345 (richiamati)
Articoli di rito rilevanti per le impugnazioni e le comunicazioni: la Corte ha valutato la tempestività e la forma degli atti (es. appello incidentale) e li ha ritenuti inammissibili o tardivi se carenti
Codice di procedura civile, artt. 327, 333, 343, 334 (richiamati)
Richiamati in relazione ai rapporti tra decisione di merito, valutazione probatoria e limiti del sindacato di legittimità; usati per sottolineare che non è ammessa in Cassazione una revisione di merito
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-bis e comma 1-quater
Previsione circa il contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Codice di procedura civile, art. 366 (richiamato dalle controricorrenti)
Richiamato dalle controricorrenti nell'eccezione di inammissibilità; la Corte ha però ritenuto il ricorso sostanzialmente idoneo a evidenziare i motivi di doglianza e ha respinto l'eccezione preliminare
Massime di principio
- La Cassazione controlla soprattutto questioni di diritto: censure che implichino una rivalutazione del merito, dei fatti o della consulenza tecnica sono, di regola, inammissibili
- L'art. 360, n. 5 c.p.c. consente la censura per omesso esame solo se si tratta di un fatto o atto decisivo già posto in contraddittorio; critiche generiche o argomentazioni non decisive non sono rilevanti
- Un appello incidentale deve essere proposto con modalità e contenuti specifici e non può consistere in un mero richiamo alle conclusioni del primo grado; la tardività o l'indeterminatezza rendono l'appello incidentale inammissibile
- Presunte 'errori di calcolo' o 'sbagli matematici' nella determinazione di conguagli, se veri, sono rimediabili secondo strumenti di revisione del merito (es. impugnazioni ordinarie o istanze revocatorie), non mediante censura di diritto in Cassazione
- Le spese seguono la soccombenza: chi perde il ricorso può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di un eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa
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