Ordinanza n. 144/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 53/2026, resa tra le parti, pubblicata il 28 gennaio 2026 (non notificata), con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalle odierne appellanti, resa nel ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo n. 45807 del 27 gennaio 2025 - conosciuto, a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 18 dicembre 2025 - con il quale, aggiornando il precedente atto autorizzativo rilasciato in favore della Società controinteressata ha autorizzato il trasferimento di un punto accesso dal Comune di San Giuseppe Jato al Comune di Palermo; ove occorra: - della nota prot. 164409/2024 - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale il Direttore del Distretto Sanitario n. 42 della ASP di Palermo ha espresso parere preventivo favorevole al predetto trasferimento; - della nota prot. 253487/2024 - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale il Direttore del Distretto Sanitario n. 42 ha espresso parere favorevole definitivo al trasferimento de quo; - della nota prot. n. 30502/2025 - conosciuta, a seguito di istanza di accesso agli atti - con la quale il Direttore dell'U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita della ASP di Palermo ha espresso parere favorevole; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, che possa risultare lesivo per le originarie ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, n. 53/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’autorizzazione al trasferimento di un punto accesso da San Giuseppe Jato a Palermo
Esito
Favorevole al resistente (ASP e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti, operanti in regime di convenzionamento con il SSN nella branca dei laboratori di analisi, hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli atti relativi al trasferimento di un punto accesso della società controinteressata dal Comune di San Giuseppe Jato al Comune di Palermo. Il trasferimento era stato autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo, sulla base di pareri preventivi e definitivi del Distretto sanitario e di un parere dell’unità organizzativa competente. In sede cautelare, le appellanti hanno dedotto che la nuova struttura, situata a circa 700 metri da un loro punto di accesso e a circa 250 metri da un altro, avrebbe inciso negativamente sul segmento di produzione remunerato mediante il budget ASP, mettendo a rischio la sopravvivenza dei punti di accesso prossimi e determinando ricadute occupazionali. A sostegno hanno prodotto una relazione tecnica economico-aziendale. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso introduttivo e ha contestato la concretezza del pericolo prospettato.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, lasciando impregiudicato l’esame della tempestività del ricorso introduttivo, riservato alla fase di merito. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato non fosse, prima facie, adeguatamente corroborato da dati relativi al fatturato delle società istanti né da elementi attestanti contrazioni per entrambi i punti di prelievo. Anche il danno occupazionale è stato considerato prospettato in termini generici. Il periculum in mora è stato quindi ricondotto prevalentemente a conseguenze economiche, ritenute comunque risarcibili qualora il giudizio di merito si concluda favorevolmente. Sono state compensate le spese della fase cautelare in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l’appello cautelare; sulla base di essa il CGARS ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR e ne ha disposto il rigetto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il periculum in mora allegato da operatori economici deve essere corroborato da elementi concreti e specifici, quali dati sul fatturato e sulla contrazione dell’attività; la mera prospettazione di una perdita economica non è sufficiente.
- Il timore di ricadute occupazionali, se dedotto in termini generici e non supportato da elementi puntuali, non dimostra di per sé il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare.
- Il pregiudizio prevalentemente economico è normalmente considerato cautelarmente recessivo quando risulti suscettibile di reintegrazione mediante risarcimento del danno in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
- L’esame cautelare della tempestività o ricevibilità del ricorso può essere riservato alla fase di merito quando il giudice ritenga comunque insussistente il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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