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Sentenza

Sentenza n. 1682/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - dell'Ordinanza n. 25 del 25.10.2023 del Comune di Minerbe, avente ad oggetto “ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO E LIEVO DI MANUFATTI REALIZZATI SENZA TITOLO AL DI SOTTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA “STRADA COMUNALE DELLA BOCCARA” IN LOCALITÀ PALAZZINA DI SAN ZENONE DI MINERBE”; - per quanto occorrer possa e di ragione, della “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e s.m.i. per accertare la posa di scarichi che attraversano il relitto di strada comunale denominato “Strada vicinale Boccara Palazzina” (prot. n. 7903) dell'11.09.2023 del Comune di Minerbe; - di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202400065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, rimozione e rimessa in pristino di drenaggi e manufatti di scolo collocati sotto il sedime di una strada vicinale comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, con la quale il Comune aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi in relazione a tubazioni e drenaggi collocati, molti anni prima, sotto una strada vicinale per convogliare le acque meteoriche dai terreni agricoli verso un fosso campereccio e il canale di raccolta. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, per mancanza dei presupposti oggettivi della demolizione, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 6, comma 1, lett. d), e all'art. 8 del medesimo testo unico, sostenendo che le opere costituivano interventi idraulico-agrari di edilizia libera e che l'area non era demaniale; 2) violazione dell'art. 33 d.lgs. 285/1992, dell'art. 11 del regolamento comunale di polizia rurale, dell'art. 23 del regolamento edilizio e dell'art. 5.20 delle N.T.O. del piano degli interventi, poiché tali disposizioni imponevano o consentivano opere funzionali al corretto deflusso delle acque e alla protezione delle strade e dei fondi; 3) eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti. La società ha inoltre rappresentato che i drenaggi erano stati realizzati in un contesto di protratta inerzia manutentiva comunale, avevano evitato allagamenti della strada e dei terreni e soddisfacevano anche l'interesse degli altri frontisti e della collettività. Ha denunciato la natura ritorsiva dell'intervento, adottato dopo la proposizione di azioni civili risarcitorie contro il Comune.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Ha ritenuto che i drenaggi, per natura, collocazione e funzione, fossero interventi idraulico-agrari strettamente pertinenti all'attività agricola e alla difesa dei fondi dagli allagamenti, riconducibili all'edilizia libera prevista dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. L'art. 35 d.P.R. 380/2001, pur applicabile agli interventi abusivi realizzati su suoli demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico, presuppone un intervento edilizio eseguito in assenza di un titolo abilitativo richiesto dalla disciplina edilizia; tale presupposto mancava nel caso concreto. Inoltre, il giudice ha rilevato che la strada era stata declassificata e inserita nel patrimonio disponibile comunale, sicché non trovava applicazione neppure l'art. 8 d.P.R. 380/2001 riferito alle aree demaniali. Il TAR ha valorizzato la protratta inerzia del Comune nella manutenzione della strada e nella gestione del deflusso delle acque, nonché la funzione sostitutiva e necessitata dell'intervento privato, realizzato per evitare danni alle colture e rendere possibile la percorribilità della strada. Ha ritenuto applicabili anche le disposizioni del Codice della strada e dei regolamenti comunali che impongono ai proprietari e agli utenti dei canali e dei terreni adiacenti alle strade di impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e di realizzare e mantenere le opere necessarie alla loro conduzione. La censura relativa all'omessa previa diffida ex art. 35 è stata considerata di rilievo minore, poiché il contraddittorio era stato comunque assicurato mediante la comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione di osservazioni. Il giudice ha inoltre ravvisato elementi di illogicità nella rimozione dei drenaggi senza la contestuale predisposizione di una soluzione alternativa, poiché ciò avrebbe immediatamente ripristinato il rischio di allagamenti, incidendo sulla funzionalità della strada e sulla tutela delle colture. È stato evidenziato anche il persistente affidamento maturato in oltre vent'anni di mantenimento delle opere. Il Comune, non costituito, è stato condannato alle spese di giudizio, quantificate in euro 2.000, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Qualora sia accertata la realizzazione [...] di interventi in assenza di permesso di costruire [...] su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

    La disposizione presuppone un intervento per il quale il testo unico edilizia richieda un titolo abilitativo; non è applicabile a opere riconducibili all'edilizia libera.

  • art. 35, comma 3-bis, d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

    L'estensione agli interventi soggetti a SCIA non supera il necessario presupposto dell'illegittimità edilizia dell'opera.

  • art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

    Gli interventi idraulico-agrari strettamente pertinenti all'attività agricola rientrano nell'edilizia libera e non richiedono titolo abilitativo edilizio.

  • art. 8 d.P.R. 380/2001

    La disciplina relativa agli interventi edilizi dei privati su aree demaniali non trova applicazione quando l'area appartiene al patrimonio disponibile dell'ente pubblico.

  • art. 33 d.lgs. 285/1992

    I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

    La norma impone ai proprietari e utenti dei canali le opere tecniche necessarie a evitare l'afflusso dannoso delle acque sulla sede stradale.

  • art. 32 d.lgs. 285/1992

    Chi ha diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua deve costruire e mantenere le opere necessarie al passaggio e alla conduzione delle acque.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare osservazioni hanno assicurato, nel caso concreto, il contraddittorio che il giudice ha ritenuto sostanzialmente equivalente alla previa diffida.

  • art. 11 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Minerbe

    I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

    La disposizione comunale impone ai proprietari dei terreni adiacenti di adottare opere idonee a impedire il deflusso delle acque attraverso le strade.

  • art. 23 del Regolamento Edilizio del Comune di Minerbe

    I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

    La disciplina regolamentare recepisce l'esenzione dal titolo edilizio per gli interventi idraulici agrari pertinenti all'attività agricola.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 per opere realizzate su suoli pubblici presuppone che si tratti di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA e realizzati senza il necessario titolo; la norma non è applicabile a opere rientranti nell'edilizia libera.
  • Gli interventi idraulico-agrari strettamente pertinenti alla coltivazione dei fondi e finalizzati al drenaggio o alla conduzione delle acque meteoriche rientrano nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, anche quando siano collocati sotto il sedime di una strada, purché ne sia accertata la funzione agricola e non edilizia.
  • La disciplina speciale sulla realizzazione di interventi edilizi su aree demaniali non può essere applicata a un'area appartenente al patrimonio disponibile dell'ente pubblico, quando la sua declassificazione risulti dagli atti amministrativi e dalla destinazione alla vendita.
  • L'esercizio del potere repressivo edilizio deve tenere conto della funzione concreta dell'opera e delle disposizioni speciali che impongono ai proprietari o utenti dei canali e dei terreni adiacenti alle strade di prevenire l'afflusso dannoso delle acque e di mantenere le opere necessarie alla loro conduzione.
  • La rimozione di opere di drenaggio che assicurano la sicurezza e la percorribilità di una strada e proteggono le colture può risultare illogica e sproporzionata se l'amministrazione non predispone contestualmente una soluzione alternativa idonea a garantire il deflusso delle acque, soprattutto quando l'opera sia stata realizzata da lungo tempo in un contesto di inerzia manutentiva pubblica.
  • La previa diffida prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 può non determinare l'annullamento dell'ordinanza quando la partecipazione dell'interessato e il contraddittorio siano stati concretamente assicurati attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la presentazione di osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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