Cassazione Penale, Sentenza n. 29844/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara che dichiarava "non doversi procedere" (improcedibilità) per mancata comparizione della persona offesa, lamentando che il giudice aveva adottato una sentenza anziché l'ordinanza prevista dall'art. 30 D.Lgs. n. 274/2000. Secondo il ricorrente ciò è contrario alla consolidata giurisprudenza secondo cui la mancata comparizione della persona offesa alla prima udienza di comparizione deve essere sancita con ordinanza (art. 30) per non precludere la possibilità di chiedere la fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 31; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordinanza di improcedibilità può essere adottata solo quando il ricorrente non si presenti alla prima udienza di comparizione e non quando, presente in quella fase, decida di non partecipare successivamente al dibattimento (che integra rinuncia ai sensi dell'art. 29). Nel caso di specie l'udienza del 8.4.2021 costituiva la prima udienza di comparizione dopo il rinvio; la persona offesa era assente e il giudice aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità con sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Giudice di Pace di Ferrara per il proseguimento del procedimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che considera abnorme la declaratoria di improcedibilità resa con sentenza anziché con ordinanza ex art. 30 D.Lgs. n. 274/2000 e ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 30 rispetto all'art. 29 (rinuncia) e all'art. 31 (fissazione di nuova udienza).
Norme richiamate
art. 30 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce la procedura per dichiarare l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa; deve essere pronunciata con ordinanza e non con sentenza, per consentire la possibilità di sollecitare nuova udienza ai sensi dell'art. 31
art. 31 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Consente al ricorrente di sollecitare la fissazione di una nuova udienza dopo ordinanza di improcedibilità per mancata comparizione; la pronuncia con sentenza vanifica tale possibilità
art. 29 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola la rinuncia al ricorso; la rinuncia è applicabile quando il ricorrente, presente alla prima comparizione, decide di non partecipare successivamente al dibattimento, situazione diversa dalla mancata comparizione alla prima udienza
Norma penale che definisce il reato per cui era imputato Hmiri Mustapha; qui citata come titolo del capo d'imputazione
art. 23, co. 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
Disposizione usata per giustificare la trattazione per iscritto della requisitoria in Cassazione (richiesta di trattazione orale solo se espressamente domandata)
Massime di principio
- La declaratoria di improcedibilità per mancata comparizione della persona offesa nei ricorsi immediati davanti al Giudice di Pace deve essere adottata con ordinanza ex art. 30 D.Lgs. n. 274/2000 e non con sentenza; usare la sentenza è "abnorme" e può essere annullato in Cassazione.
- L'ordinanza di improcedibilità può essere emessa solo se la persona offesa (il ricorrente) non si presenta alla prima udienza di comparizione prevista per il controllo delle costituzioni; se il ricorrente è presente a quella fase e poi non partecipa al dibattimento successivo, la fattispecie ricade nella rinuncia ex art. 29 e non nell'improcedibilità ex art. 30.
- Se l'ordinanza di improcedibilità viene adottata correttamente, il ricorrente conserva la possibilità di sollecitare la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 31; la pronuncia con sentenza impedisce tale rimedio.
- In caso di rinvio per impedimento del giudice e fissazione di una nuova data che costituisce la prima udienza di comparizione, l'assenza della persona offesa a quella nuova data deve essere trattata come mancata comparizione alla prima udienza (art. 30), non come abbandono successivo.
- Per chi impugna una pronuncia di improcedibilità è strategico contestare sia la forma (ordinanza vs sentenza) sia la ricostruzione dei fatti relativi alla presenza/assenza nelle diverse fasi processuali, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
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