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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33602/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di due imputati, censuravano: (1) la ricostruzione dei fatti e la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio; (2) la mancata motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della provvisionale. La Corte ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo era inammissibile perché la specifica censura non risultava dedotta come motivo di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le censure non dedotte previamente con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il motivo è inammissibile se non specificamente devoluto al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, compresa la rivalutazione dell'attendibilità delle persone offese, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • Il ricorso per cassazione non può introdurre questioni non previamente dedotte con l'atto di appello, ove la disciplina processuale ne preveda l'inammissibilità.
  • La deduzione di un vizio inerente alla motivazione sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile se la questione non è stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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