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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21794/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina (5 anni e 1.000 euro di multa) lamentando: 1) l'inosservanza delle norme procedurali relative alla celebrazione dell'udienza d'appello in assenza dell'imputato detenuto non rinunciante (richiama artt. 598, 420-bis, 420-ter c.p.p. e art. 23-bis D.L. n.137/2020); 2) il diniego della rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., poiché una testimone rilevante (Vittoria Di Giacomo) non era stata mai sentita; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emerso che la difesa aveva chiesto la trattazione orale in presenza tramite PEC e che l'imputato, agli arresti domiciliari, non aveva rinunciato a comparire. Per il giudizio ordinario la presenza dell'imputato detenuto va sempre assicurata salvo inequivocabile rifiuto; in mancanza, il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di censura nel ricorso; rilevanza procedurale generale collegata al procedimento d'appello

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma rilevante per le regole di svolgimento del giudizio di appello e per la necessità della presenza dell'imputato o del suo consenso alla decisione in sua assenza

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Cassazione nel senso che, quando l'imputato detenuto non si presenti senza inequivocabile rifiuto, il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio se l'assenza è dovuta a impossibilità legittima; vincola la corte a garantire la presenza dell'imputato non rinunciante

  • art. 23-bis D.L. n. 137/2020

    Norma straordinaria sul rito a distanza/decisione in camera di consiglio; la Corte evidenzia che tale disposizione non travolge il principio generale della necessità della presenza dell'imputato detenuto non rinunciante

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Citata in relazione alla richiesta difensiva di trattazione orale in presenza; utilizzata per valutare che la difesa aveva espressamente chiesto la comparizione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; il ricorrente lamentava il mancato accoglimento della rinnovazione per sentire una testimone non escussa, ma la Cassazione ha risolto il ricorso sul profilo della presenza dell'imputato senza entrare nel merito di questa censura

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla motivazione della cassazione nella rassegna dei motivi; indicazione formale sui limiti della trattazione dei motivi in cassazione

  • artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare che il giudizio di primo grado si era svolto regolarmente secondo le norme ordinarie sul dibattimento

Massime di principio

  • Nel giudizio ordinario la presenza dell'imputato detenuto deve essere assicurata salvo un inequivocabile rifiuto: in mancanza il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio (art. 420-ter c.p.p.).
  • Le norme emergenziali sul processo a distanza (D.L. n.137/2020) non escludono il principio fondamentale della presenza dell'imputato detenuto non rinunciante; la richiesta difensiva di comparire deve essere presa in considerazione.
  • La mancata traduzione in aula di un imputato agli arresti domiciliari, senza prova di rinuncia, è causa di annullamento della sentenza di merito e comporta la rinnovazione del giudizio davanti ad altra sezione.
  • Le questioni relative alla rinnovazione dell'istruttoria o al riconoscimento delle attenuanti possono comunque essere riesaminate in sede di nuovo giudizio dopo l'annullamento per vizi procedurali che incidono sul diritto di difesa.
  • Per tutelare la possibilità di impugnazione, la difesa dovrebbe formalizzare richieste (es. comparizione in udienza) con mezzi tracciabili (PEC), documentare l'assenza di rinuncia dell'imputato e sollevare tempestivamente l'eccezione in udienza.

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