Cassazione Penale, Sentenza n. 37679/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il ricorrente deduce l'abnormità della sentenza per averla pronunciata senza manifestazione della volontà dell'imputato. In particolare riferisce che in udienza preliminare era stata concordata la pena e il Giudice aveva riservato la decisione, emettendo però decreto che disponeva il giudizio; in dibattimento fu sollevata eccezione di nullità del decreto per omessa valutazione dell'istanza ex art. 444 c.p.p., ma nonostante plurimi rinvii e cambi di giudice il dibattimento si è concluso con la pronuncia della sentenza di patteggiamento senza che l'istanza fosse reiterata in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), per intervenuta rinuncia depositata nell'interesse del ricorrente. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la sopravvenuta rinuncia non sia ascrivibile a causa non imputabile al ricorrente e che l'art. 616 c.p.p. non operi distinzioni sulle cause dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di patteggiamento; qui è il parametro sostanziale della censura, essendo contestata la mancanza della manifestazione di volontà dell'imputato e l'omessa valutazione dell'istanza da parte del GUP
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di rinuncia all'impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia depositata
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata qui perché la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta rinuncia non sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso determina in genere l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice della cassazione dichiarerà l'inammissibilità e non entrerà nel merito delle censure.
- La pronuncia di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che la sopravvenuta mancanza di interesse sia dovuta a cause non imputabili al ricorrente (in tal caso la giurisprudenza ha escluso l'applicazione delle sanzioni).
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento per vizi procedurali (es. assenza di manifestazione di volontà dell'imputato, nullità del decreto che dispone il giudizio), è importante preservare e reiterare le eccezioni in tutte le fasi processuali e non rinunciare all'impugnazione, altrimenti si perde la possibilità di ottenere il controllo della cassazione.
- In controversie relative al patteggiamento, accertare tempestivamente chi ha la responsabilità dell'eventuale sopravvenuta carenza di interesse è cruciale: se la causa è non imputabile all'appellante, è possibile evitare sanzioni; se è imputabile, la condanna alle spese e l'ammenda sono probabili.
- Le decisioni della Corte di Cassazione che applicano art. 616 c.p.p. tendono a non distinguere tra le diverse cause dell'inammissibilità quando la sopravvenuta rinuncia è addebitabile al ricorrente.
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