Cassazione Civile, Ordinanza n. 15563/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di Cassazione n. 21344 del 2025, il difensore della contribuente aveva depositato memoria illustrativa dichiarandosi antistatario e chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite con attribuzione in proprio. Nell'ordinanza resa dalla Corte, tuttavia, era stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese a favore del difensore. Con segnalazione successiva, il difensore ha chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. La questione centrale era quindi se l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese potesse essere emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali e, nel caso, se dovesse essere inserita nel testo dell'ordinanza sia in motivazione sia nel dispositivo. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il rimedio esperibile in tali ipotesi è la correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., non gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non integra domanda autonoma. Accoglie pertanto l'istanza e dispone che l'ordinanza precedente sia corretta inserendo la formula di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, senza però liquidare spese nel procedimento di correzione, ritenuto privo di soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente n. 21344 del 2025, integrandola con la previsione che le spese di lite fossero distratte a favore del difensore antistatario della ricorrente. La correzione è stata effettuata sia nella motivazione sia nel dispositivo. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, osservando che tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta una soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nemmeno se la controparte si oppone alla rettifica.
Norme richiamate
È indicato come base del procedimento di correzione dell'errore materiale del provvedimento giudiziario.
È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina del procedimento di correzione.
Consente la correzione degli errori materiali anche con riferimento ai provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 375, comma 2, n. 4-bis c.p.c.
La correzione dell'errore materiale è disposta con ordinanza in camera di consiglio all'esito del procedimento camerale.
Regola il procedimento camerale e le comunicazioni alle parti e al pubblico ministero nel giudizio di correzione.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore si coordina con la disciplina della distrazione prevista da questa norma.
La Corte esclude che nel procedimento di correzione possa configurarsi soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario è emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante impugnazione ordinaria, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si procede alla liquidazione delle spese del procedimento, mancando una vera e propria soccombenza, anche se la parte intimata o controinteressata contesta la rettifica.
- Quando dagli atti risulta una rituale richiesta di distrazione delle spese e il provvedimento omette tale statuizione, la Corte può integrare il dispositivo e la motivazione per rendere il testo conforme al contenuto effettivamente dovuto.
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