Cassazione Penale, Sentenza n. 19711/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bosti ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il trattenimento di fotografie allegate a una missiva inviata da Patrizia Esposito (fidanzata del figlio). Ha dedotto violazione e misconoscimento dell'art. 38 del D.P.R. n. 230/2000, sostenendo che il Tribunale non ha indicato concrete ragioni per ritenere che le fotografie costituissero un mezzo per comunicare illecitamente legami oltre l'ambito familiare; le foto sarebbero solo il "riscontro visivo di legame affettivo" e la motivazione sarebbe viziata perché ancorata a un criterio di "ragionevolezza" e non di "certezza" della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva individuato elementi di ragionevole sospetto nelle fotografie (ritratti di altri soggetti non identificati) potenzialmente utilizzabili per trasmettere informazioni sulle dinamiche della consorteria criminale, mettendo a rischio ordine e sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis
Il regime del 41-bis giustifica misure restrittive sulla corrispondenza per detenuti appartenenti a consorterie criminali, a tutela dell'ordine e della sicurezza; le limitazioni devono essere motivate e circoscritte agli scopi previsti.
Ordinamento penitenziario, art. 18-ter (come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 95)
Stabilisce i presupposti e le modalità per il controllo, il visto e il trattenimento della corrispondenza: tali misure sono ammissibili solo per esigenze di indagine, prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto, e richiedono un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha considerato irrilevante un generico richiamo alla norma quando la decisione del giudice aveva già motivato, in termini compatibili con l'art. 18-ter, il trattenimento sulla base di elementi concreti relativi alle fotografie allegate.
Costituzione, art. 15
Richiama che le limitazioni della libertà individuale (qui, della corrispondenza) richiedono riserva di legge rafforzata e garanzia giurisdizionale: provvedimenti restrittivi devono essere espressamente previsti dalla legge e motivati.
Massime di principio
- Per detenuti in regime 41-bis la corrispondenza può essere trattenuta non solo per il testo scritto ma anche per allegati (es. fotografie) che, per contenuto o presenza di terzi non identificati, possano costituire mezzo di comunicazione di informazioni illecite o di rafforzamento di legami esterni alla famiglia.
- La motivazione del provvedimento di trattenimento può essere sintetica ma deve indicare elementi concreti (parole, segni grafici, immagini) che giustifichino il ragionevole dubbio sul contenuto apparente della missiva; affermazioni meramente generiche sulla pericolosità del mittente sono insufficienti.
- Non è necessario raggiungere la "certezza" della prova per disporre il trattenimento; è sufficiente un fondato sospetto basato su elementi concreti che possano fungere da veicolo di comunicazioni illecite.
- Se si impugna il trattenimento, la difesa dovrebbe contestare specificamente gli elementi indicati nella motivazione e produrre controprove (es. identificazione certa dei soggetti ritratti, documentazione che spieghi il contenuto delle immagini) anziché limitarsi a generiche negazioni.
- La giurisprudenza limita il controllo ai segnali che alterano l'apparente significato della corrispondenza: non è legittimo trattenere per il solo fatto della pericolosità del mittente senza riferimento al contenuto concreto della missiva o degli allegati.
- Chi propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle ammende); dunque valutare la concretezza del motivo prima di impugnare.
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