Cassazione Penale, Ordinanza n. 06644/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in anni tre di reclusione per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico e alla tenuta dell'apparato probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato l'identificazione. Con il secondo motivo ha censurato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello, quindi aspecifico, e comunque infondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato l'attendibilità del riconoscimento fotografico anche su un ulteriore riconoscimento da parte di un vicino di casa. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere oggetto di giudizio di comparazione con le aggravanti, ma la relativa valutazione resta discrezionale e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è rimesso al giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità quando non sia arbitrario o manifestamente illogico.
Non citato testualmente nel corpo della decisione, ma il fatto oggetto del giudizio è qualificato come furto in abitazione; la norma non è richiamata espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si misura con la ratio decidendi della sentenza di merito e attacca solo una delle più basi probatorie, trascurando gli ulteriori elementi che si sostengono vicendevolmente.
- Il riconoscimento della persona dell'autore, se fondato su plurimi elementi convergenti e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità nei termini di una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivisto in cassazione salvo vizi di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
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