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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34456/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando il comma 13 dell'art. 6 del citato decreto e la propria giurisprudenza conforme.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso contro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la direzione provinciale dell'Agenzia aveva comunicato la presentazione di domanda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, con versamento effettuato nei termini prescritti.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    La definizione della controversia fiscale mediante domanda e versamento nei termini determina la cessazione della materia del contendere e comporta la compensazione delle spese di lite.

  • artt. 6 e 7 D.L. n. 119/2018

    Sono richiamati quali norme che consentono la presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo pagamento nei termini, con effetti estintivi sul giudizio pendente.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria viene definita in modo agevolato secondo la disciplina sopravvenuta richiamata dalla parte interessata e il pagamento risulta effettuato nei termini, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite fiscale, le spese di lite possono essere compensate in applicazione della disciplina speciale che regola la definizione agevolata.
  • La sopravvenuta definizione amministrativa o fiscale della pretesa oggetto del ricorso può rendere inutile la decisione sul merito dei motivi di impugnazione, imponendo una pronuncia meramente dichiarativa dell'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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