Cassazione Penale, Sentenza n. 37094/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di tentato omicidio: (i) primo motivo: si censura la qualificazione del dolo omicidiario sostenendo che l'unicità del fendente e le modalità del fatto giustificavano al più un dolo eventuale o un intento di ferire, non la volontà di uccidere; (ii) secondo motivo: si contesta la sussistenza del pericolo di recidiva e la necessità della massima misura cautelare, rilevando la giovane età, l'incensuratezza e l'idoneità degli arresti domiciliari anche con "braccialetto elettronico".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero valutazioni di merito dirette a rimettere in discussione la plausibilità delle conclusioni del Tribunale, mentre il sindacato di legittimità è limitato a verificare la coerenza, l'effettività e la congruità logica della motivazione. Sul piano sostanziale il Tribunale territoriale aveva motivato la sussistenza del dolo omicidiario in ragione dell'uso di un oggetto da taglio, del distretto vitale colpito (collo) e della fuga senza cure verso la vittima; aveva altresì ritenuto il pericolo di recidiva dato il comportamento e la "fredda preordinazione" e aveva escluso l'idoneità di misure meno afflittive. Perciò il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso come inammissibile, condannando inoltre il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
menzionato quale norma che attribuisce competenza al Tribunale quale giudice ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
richiama la competenza del Tribunale a decidere sul riesame delle misure cautelari
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna alle spese processuali
norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese
art. 94 c.p.p. (comma indicato nel provvedimento)
riferimento finale al "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma" (testo interrotto)
probabile richiamo agli adempimenti di comunicazione e deposito del provvedimento; nel testo disponibile la citazione è tronca
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
menzionata in merito alla mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano responsabilità del ricorrente
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte deve verificare la coerenza e la logicità della motivazione e non rimettere in discussione valutazioni di merito sui fatti.
- L'uso di un'arma da taglio e il ferimento di un distretto corporeo vitale (es. collo), unitamente alla fuga e alla mancata assistenza alla vittima, sono elementi ritenuti idonei a fondare la qualificazione del dolo omicidiario e la necessitaà della custodia cautelare.
- L'unicità del colpo non esclude automaticamente la volontà di uccidere: può essere compatibile con una modalità esecutiva imposta da altre circostanze (es. necessità di fuggire).
- La giovane età e l'incensuratezza non sono automaticamente decisivi per escludere il pericolo di recidiva; la valutazione attiene alle modalità del fatto e alla capacità di autocontrollo dell'indagato.
- Per opporsi efficacemente in Cassazione avverso misure cautelari è utile formulare censure specifiche sulla struttura logica della motivazione e indicare concrete prove di carenza valutativa, anziché proporre mere rivalutazioni dei fatti.
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