Cassazione Penale, Ordinanza n. 08838/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla mancata motivazione circa il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile nel caso di concordato in appello. Ha inoltre disposto, come conseguenza dell'inammissibilità rilevata de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva definito il giudizio in secondo grado accogliendo la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo dedotto lamentava la presunta inadeguatezza della motivazione, in particolare per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di appello avrebbe dovuto motivare sul perché non ricorressero cause di proscioglimento immediate o cause di nullità assoluta/inutilizzabilità delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio così definito, perché nel "patteggiamento in appello" il giudice, una volta accolta la richiesta di pena concordata e a fronte della rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, non è tenuto a svolgere quel tipo di motivazione.
Norme richiamate
Disciplina il concordato sui motivi di appello; nel caso di accoglimento della richiesta di pena concordata in appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non rinunciati.
Nel procedimento definito con concordato in appello non è richiesta una specifica motivazione sul mancato proscioglimento per una delle cause ivi previste, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
Consente lo scrutinio de plano del ricorso e, in caso di inammissibilità, la relativa declaratoria con gli effetti conseguenti sulle spese e sulla sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato come fonte della reintroduzione del patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello e il giudice abbia accolto la richiesta di pena concordata, non è esigibile una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel giudizio definito mediante patteggiamento in appello, il controllo del giudice di secondo grado è circoscritto ai profili non oggetto di rinuncia e non si estende alla verifica motivazionale invocata dal ricorrente su cause di proscioglimento o su nullità/inutilizzabilità non dedotte.
- La censura che pretenda di far valere, contro la definizione concordata del giudizio di appello, un obbligo di motivazione sul proscioglimento immediato è inammissibile perché incompatibile con la struttura dell'impugnazione rinunciata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina processuale.
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