Sentenza n. 180/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi - Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza n. 1303/2024, pubblicata il 6.12.2024, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 972/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi n. 1303/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, deducendo la mancata esecuzione del comando giudiziale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha documentato che il beneficio era stato finalmente attribuito mediante accredito dell’importo dovuto nel borsellino elettronico della Carta del docente, tramite voucher, in data 12 gennaio 2026, quindi successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza civile posta in esecuzione era stata integralmente eseguita nel corso del giudizio mediante l’accredito dell’importo riconosciuto alla docente nel borsellino elettronico della Carta del docente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 250,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nella sentenza civile posta in esecuzione.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta esecuzione della decisione.
Richiamato quale disciplina dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato attribuendo al ricorrente quanto riconosciuto dalla decisione, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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