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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La Corte è stata investita di un’istanza di correzione d’ufficio di una propria ordinanza del 2018 resa in un giudizio di equa riparazione. Nel provvedimento da correggere, sia nell’intestazione sia nel dispositivo, l’amministrazione convenuta era stata erroneamente indicata come Ministero della Giustizia, mentre dagli atti risultava che il ricorso era stato proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze. I ricorrenti hanno quindi sollecitato la rettifica dell’errore materiale relativo all’individuazione della parte pubblica destinataria del ricorso e della condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che l’erronea indicazione del Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze era frutto di un mero errore materiale immediatamente riscontrabile dagli atti. Ha quindi disposto la sostituzione del nominativo dell’amministrazione sia nell’intestazione sia nel dispositivo della precedente ordinanza, con annotazione della correzione sull’originale del provvedimento. Non vi è una decisione di merito sulla controversia originaria, ma solo rettifica del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione del provvedimento è ammessa quando l’errore risulti materiale ed evidente dagli atti; la Corte può disporla anche d’ufficio o su sollecitazione di parte.

Massime di principio

  • L’errore materiale nell’indicazione della parte processuale nel provvedimento giudiziale può essere corretto quando l’identificazione corretta sia inequivocamente desumibile dagli atti del processo.
  • La correzione può riguardare sia l’intestazione sia il dispositivo del provvedimento, quando l’errore abbia inciso in entrambi i punti.
  • In presenza di mero errore materiale, il giudice non rivaluta il merito della decisione originaria, ma si limita a rettificare il dato formale difforme dalla reale volontà decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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