Cassazione Penale, Ordinanza n. 26498/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per evasione. In Cassazione è stato proposto un unico motivo di ricorso, ma il testo disponibile non ne specifica il contenuto sostanziale: la Corte rileva solo che la censura è formulata in modo del tutto generico e non indica le ragioni di diritto né i dati di fatto posti a fondamento dell'impugnazione. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
è il reato per cui risulta la condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il merito, limitandosi a prendere atto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche, con l'indicazione delle ragioni di diritto e/o dei dati di fatto che sorreggono la doglianza; una motivazione generica non è scrutinabile.
- Quando il motivo di ricorso è aspecifico e non consente di individuare il vizio dedotto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione di merito impugnata e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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