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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40637/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per furto e tentato furto, resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto e tentato furto. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza la mancata declaratoria di una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non esponeva gli elementi posti a base della censura e non specificava quale causa di proscioglimento dovesse essere applicata, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La denuncia della mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità deve essere specifica e sorretta dall'indicazione della concreta causa di proscioglimento che si assume rilevante.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve contenere l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a evocare in modo astratto una causa di proscioglimento, senza indicare gli elementi fattuali e giuridici che la sorreggono.
  • La censura fondata sull'art. 129 c.p.p. richiede la puntuale indicazione della causa di proscioglimento invocata; non è sufficiente un richiamo generico a tale disposizione.
  • A fronte di una motivazione di merito logicamente corretta, la doglianza che non confronta specificamente le ragioni della decisione impugnata è generica e non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentativoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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