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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23658/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Il controllo di legittimità non entra nel merito delle doglianze perché il mezzo impugnatorio è esperibile, contro la sentenza di patteggiamento, solo entro i ristretti limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione. L'unico motivo dedotto da entrambi è stato l'asserito vizio di erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. La Corte di cassazione osserva però che si trattava di sentenza applicativa di pena (patteggiamento) e che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso tale tipo di decisione è ammesso solo per specifici motivi: difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, oltre ai profili attinenti alla volontà dell'imputato. Il vizio denunciato non rientrava in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come norma la cui violazione è dedotta dai ricorrenti, ma il relativo vizio non è proponibile nei limiti del ricorso contro sentenza di patteggiamento.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato come norma la cui erronea applicazione è dedotta dai ricorrenti, ma la censura è ritenuta estranea ai motivi consentiti contro sentenza applicativa di pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. n. 103/2017

    Indicata come la legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/precisando i limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Le doglianze relative alla erronea applicazione di norme processuali generali o alla motivazione sul merito non possono essere veicolate mediante ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, salvo che si traducano nei vizi tipici espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto oltre i limiti oggettivi di ammissibilità previsti per il patteggiamento, la Corte di cassazione non esamina il merito e deve dichiarare l'inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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