Cassazione Penale, Sentenza n. 25476/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Dio impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione (ex art. 678, comma 1-ter c.p.p.) avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato la concessione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare. Lamentava che il Tribunale non avesse valutato le informative delle Forze di Polizia e la relazione UEPE, favorevoli, né gli atti prodotti a corredo della domanda (età 69 anni, diabete invalidante, unica condanna in esecuzione di 1 anno 5 mesi e 6 giorni, assenza di precedenti e pendenze), e che la decisione avesse ancorato il diniego esclusivamente alla quantità di stupefacente, senza altre prove di inserimento in circuito criminale e senza valutare la prognosi di recupero sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. I giudici di legittimità hanno rilevato carenza e insufficiente motivazione: il Tribunale non ha valutato adeguatamente i parametri giurisprudenziali (natura e gravità del reato solo come punto di partenza, condotta successiva, informazioni delle FF.OO., relazione UEPE, assenza di denunce ulteriori, contesto familiare, prognosi di reinserimento) e ha fatto un esclusivo riferimento alla gravità del reato/quantitativo di droga senza analizzare la condotta post-offesa e gli elementi positivi forniti dalla difesa.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen.
art. 678, comma 1-ter cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti degli uffici di esecuzione penale, qui invocata per impugnare il rigetto della concessione provvisoria dell'affidamento in prova
Corte costituzionale, sent. 5 dicembre 1997, n. 377
Richiamata per il principio che l'affidamento in prova è misura esecutiva esterna volta al completo reinserimento sociale se, dall'osservazione della personalità, sia ragionevolmente prognosticabile il reinserimento
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate: Sez.1, n. 771/1996; Sez.1, 19/11/1995; Sez.1, n. 1812/1999; Sez.1, n. 1970/1997; Sez.1, n. 31420/2015; Sez.1, n. 31809/2009; Sez.1, n. 44992/2018)
Costante orientamento secondo cui la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti non possono, di per sé soli, precludere l'affidamento; è invece necessaria una valutazione prognostica complessiva basata anche sulla condotta successiva e sugli indicatori di recupero sociale
Massime di principio
- La gravità del reato o la quantità di sostanza stupefacente non possono da soli giustificare il rifiuto dell'affidamento in prova: devono essere inseriti in un'analisi complessiva della personalità e della condotta successiva
- Il Tribunale deve valutare e motivare specificamente le informazioni provenienti da UEPE, Forze di Polizia e ogni documento prodotto dalla difesa; la mancata considerazione di tali elementi comporta vizio di motivazione
- Per la concessione dell'affidamento è sufficiente che emerga l'avvio di un processo di revisione critica del passato; non è richiesta la prova di una completa riforma
- La valutazione prognostica deve includere indicatori come assenza di nuove denunce, attaccamento al contesto familiare, condizioni di salute e prospettive di reinserimento
- In caso di motivazione carente o contraddittoria sul punto della pericolosità e della prognosi, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, ordinando al giudice di merito di attenersi ai parametri giurisprudenziali consolidati
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