Cassazione Civile, Ordinanza n. 20851/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa adesione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì escluso la condanna alle spese in ragione dell'adesione del controricorrente alla rinuncia, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Vasto, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La procedura controricorrente ha aderito alla rinuncia con il medesimo atto. Non emergono dal testo i contenuti sostanziali della controversia originaria né i motivi di impugnazione, poiché la decisione si arresta sulla rinuncia.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso con adesione della parte controricorrente, non viene pronunciata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando interviene validamente nel processo.
- Se la parte controricorrente aderisce alla rinuncia, non va pronunciata la condanna alle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia al ricorso, non è necessario esaminare il merito delle questioni impugnate.
Come è indicizzato
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