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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 199/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o di altra misura sostitutiva per pene detentive brevi alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e sostenendo che al momento di entrata in vigore del d.lgs. il processo era ancora pendente e che l'art. 95 dovesse essere interpretato a favore di chi aveva ancora il termine per proporre ricorso in Cassazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione fosse tardiva: la sentenza di secondo grado era divenuta irrevocabile il 15 marzo 2023, mentre l'istanza era stata inviata via PEC il 26 aprile 2023, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022. Per tale ragione la Corte non ha esaminato le questioni interpretative prospettate dal ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95

    il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza

    la Corte ha ritenuto applicabile il termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione; l'istanza presentata oltre tale termine è inammissibile

  • art. 666 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la procedura davanti al giudice dell'esecuzione in materia di misure sostitutive; la presentazione dell'istanza segue le modalità previste per le istanze esecutive

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III

    contiene le pene sostitutive richiamate dal d.lgs. n. 150/2022 e oggetto dell'istanza (es. lavoro di pubblica utilità)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che permette la condanna alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. Policastro e Sez. 3 Bercigli)

    Sez. U., Sent. n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 3, Sent. n. 46588 del 03/10/2019

    richiamati come principi: la Corte può accedere agli atti quando la natura del vizio lo richiede e l'inammissibilità dell'istanza rende priva di interesse la censura sulla motivazione del giudice del merito

Massime di principio

  • Il termine per presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza prevista dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 decorre dalla irrevocabilità della sentenza e va rispettato: la presentazione oltre i 30 giorni rende l'istanza inammissibile
  • La PEC e il relativo attestato di invio costituiscono prova della data di deposito/trasmissione dell'istanza e determinano la tempestività
  • La nozione di 'procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore' va verificata caso per caso: è importante stabilire se, al momento dell'entrata in vigore, il procedimento era effettivamente pendente davanti alla Cassazione, perché l'art. 95 disciplina soltanto quelle ipotesi
  • Se l'istanza al giudice dell'esecuzione è inammissibile per tardività, il ricorso per cassazione che ne contesti il rigetto può essere dichiarato privo di interesse e quindi inammissibile sul piano processuale
  • In caso di inammissibilità del ricorso o di rifiuto ingiustificato dell'istanza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è consigliabile verificare tempestivamente i termini e gli estremi di pendency prima di proporre istanze
  • Se vi è dubbio sulla pendency alla data di entrata in vigore o sulla decorrenza dei termini, conviene presentare tempestivamente istanze o impugnazioni alternative e documentare l'invio (PEC, ricevute) per evitare l'inammissibilità per decadenza

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