Cassazione Penale, Sentenza n. 51484/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo ha dichiarato responsabile del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per aver esibito un documento d'identità intestato a terzo (Filippo Marano) al fine di noleggiare un'autovettura, mentre è stato assolto dal reato di furto. Due motivi: (1) deduce che il reato di sostituzione dovrebbe essere assorbito nel più ampio reato di possesso di documenti falsi (art. 497-bis c.p.), per il quale il ricorrente era già stato irrevocabilmente condannato; (2) censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale e il rispetto delle prescrizioni cautelari
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il primo motivo manifestamente infondato: conferma che art. 494 c.p. (sostituzione di persona mediante utilizzazione del documento) non si assorbe in art. 497-bis c.p. (possesso/fabbricazione del documento falso), poiché quest'ultimo punisce il mero possesso mentre il primo richiede la successiva utilizzazione, che è fatto autonomo. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti e il consistente certificato penale a carico. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La norma punisce la sostituzione di persona tramite utilizzazione di un documento di identificazione contraffatto o altrui; l'elemento distintivo è la concreta utilizzazione del documento per sostituirsi a un'altra persona
La disposizione punisce il possesso o la fabbricazione di documenti di identificazione falsi o altrui; è focalizzata sul mero possesso/produzione del documento, indipendentemente dalla sua utilizzazione successiva
Massime di principio
- La detenzione o fabbricazione di un documento d'identità falso (art. 497-bis) non esclude automaticamente la punibilità per la successiva utilizzazione del documento medesimo per sostituirsi a un'altra persona (art. 494): i reati possono concorrere perché riguardano momenti diversi dell'illecito
- Per ottenere l'assorbimento di un reato in un altro è necessario dimostrare che l'azione contestata non costituisca un fatto ulteriore e autonomo rispetto all'evento già sanzionato; la mera esistenza di una precedente condanna per possesso del documento non basta a escludere la responsabilità per la sua utilizzazione
- Sulle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a valutare e riportare ogni elemento prospettato dalle parti: è sufficiente che indichi le ragioni decisive che hanno portato al diniego o al riconoscimento; in Cassazione la valutazione di merito è sindacabile solo per vizi di motivazione o violazioni di legge
- Per contestare in Cassazione la mancata concessione di attenuanti è necessario dedurre errori logici, contraddizioni evidenti o omissioni nella motivazione del giudice di merito; il richiamo generico al comportamento processuale e al rispetto delle prescrizioni cautelari, senza dimostrare che questi elementi sono stati omessi o valutati illogicamente, è spesso insufficiente
- In casi pratici, chi intende evitare la concorrente configurazione di reati collegati a documenti falsi dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di utilizzazione del documento (ossia che non vi è stata sostituzione di persona) o a contestarne la rilevanza causale rispetto al fatto principale
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