Cassazione Penale, Sentenza n. 41594/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
È stata sollevata un'eccezione di incompetenza territoriale in relazione al reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019; la difesa chiedeva la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Sciacca e la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Lanusei (in subordine Agrigento). Il Giudice per le indagini preliminari, pur argomentando sulla fondatezza dell'eccezione, ha ritenuto di rimetterne la decisione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod.proc.pen. (rinvio pregiudiziale). La questione riguarda la corretta applicazione dell'istituto del rinvio pregiudiziale e i limiti del potere discrezionale del giudice procedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la rimessione ex art. 24-bis cod.proc.pen., ritenendo che il giudice procedente non poteva rimettere la questione quando era certo della propria incompetenza. La Corte ha richiamato la natura discrezionale ma vincolata del rinvio pregiudiziale: esso è ammissibile solo se il giudice dubita seriamente della competenza (questione "di una certa serietà") e non quando il giudice sia convinto della propria incompetenza, nel qual caso avrebbe dovuto pronunciare direttamente la sentenza di incompetenza secondo gli strumenti previgenti. È stata quindi censurata la scelta di rimessione disposta dal GIP.
Norme richiamate
Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di cassazione ... La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento
La Corte interpreta l'art. 24-bis come uno strumento anticipatorio e preventivo riservato a questioni di "seria" incertezza sulla competenza territoriale; il rinvio è discrezionale ma vincolato: ammissibile solo se il giudice dubita seriamente della competenza e deve essere adeguatamente motivato; è precluso se il giudice è certo della propria incompetenza o competenza
Norma che definisce il fatto-reato oggetto del procedimento; la questione di competenza territoriale è stata sollevata in relazione a questo articolo
art. 491, comma 1 cod. proc. pen.
Termine di riferimento entro cui deve essere proposta/riproposta l'eccezione di incompetenza per territorio e per la presentazione della richiesta di rinvio pregiudiziale
art. 21, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che consente la riproposizione della questione di competenza nei casi previsti e che si integra con i termini citati dall'art. 24-bis
Richiamo alla necessità di motivazione dei provvedimenti (anche dell'ordinanza di rimessione) a pena di nullità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione legge delega n. 134/2021)
Fonti legislative che hanno introdotto l'art. 24-bis e l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis è ammesso solo quando il giudice procedente nutre un serio dubbio sulla competenza territoriale; non va usato se il giudice è certo della propria (in)competenza
- Se la parte eccepisce l'incompetenza senza chiedere espressamente la rimessione alla Corte di cassazione, è preclusa la riproposizione dell'eccezione successivamente; pertanto la scelta difensiva deve essere tempestiva e coerente
- Il giudice che decide per la rimessione deve motivare in modo chiaro la non manifesta infondatezza dell'eccezione e spiegare perché gli ordinari strumenti non sono idonei a risolvere la questione
- La funzione del rinvio è preventiva ed efficiente: evitare processi celebrati da un organo incompetente; per questo la valutazione della "serietà" della questione condiziona l'esercizio della discrezionalità
- Se il giudice è convinto della propria incompetenza, deve dichiararla immediatamente e trasmettere gli atti secondo le regole ordinarie; il rinvio sarebbe inammissibile e censurabile
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